Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2022 del 26/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/01/2017, (ud. 15/12/2016, dep.26/01/2017),  n. 2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23041/2015 proposto da:

I.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

519, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA BONELLI,

rappresentato) e difeso dagli avvocati ANTONELLA LEONE, CONCETTA

LEONE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio

dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e difesa dall’avvocato

FABIO POSTORINO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1212/2014 della CORTE DI APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 17/06/2014, depositata il 01/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15,712/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza depositata il 1.7.2014 la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda proposta da I.P. di condanna della Regione Calabria al pagamento della somma di Euro 15.075,48, oltre rivalutazione ed interessi legali, a titolo di assegni al nucleo familiare pretesi in relazione all’attività prestata presso il Comune di Roccella Jonica nel periodo dal 25 giugno 2000 al 31 dicembre 2003 quale lavoratore di pubblica utilità.

La Corte territoriale ha infatti accertato che la convenuta era carente di legittimazione passiva.

Propone ricorso per cassazione il I. cui resiste la Regione Calabria eccependone preliminarmente l’inammissibilità per decadenza ex art. 327 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria con la quale conclusioni già prese sottolineando l’ammissibilità del ricorso dovendosi applicare alla fattispecie in esame la sospensione feriale dei termini ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3.

Tanto premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Occorre premettere che il processo, introdotto davanti al giudice del lavoro di Locri ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento degli assegni familiari in relazione all’attività prestata dal signor I. quale lavoratore socialmente utile, si è svolto in osservanza delle regole del processo del lavoro.

Ancora va rammentato che, come ricostruito da questa Corte nella sentenza n. 17593 del 2004 “l’istituto dell’assegnazione a lavori socialmente utili (d’ora in poi I.s.u.) si colloca a valle dei c.d. ammortizzatori sociali (messa in mobilità dei lavoratori in esubero, collocamento in cassa integrazione, trattamento di disoccupazione) e rappresenta uno strumento innovativo per fronteggiare la disoccupazione soprattutto (ma non esclusivamente) giovanile. Nasce quindi con una finalità ed una connotazione marcatamente previdenziale-assistenziale, ma si evolve verso forme di tirocinio giovanile e di praticantato, collocate a ridosso dell’apprendistato e del contratto di formazione e lavoro che sono viceversa già nell’ambito del rapporto di lavoro a pieno titolo.”

Si tratta all’evidenza di materia che rientra nella competenza del giudice del lavoro da trattare secondo le regolo proprie del processo dettate dagli artt. 409 c.p.c. e segg..

In ogni caso, come affermato da questa Corte in diverse pronunce, il principio di ultrattività del rito postula che il giudice che tratti la causa secondo un rito pur in ipotesi erroneamente adottato, abbia implicitamente ritenuto che il rito in concreto seguito sia quello prescritto, ed il giudizio, fino a che non venga accertata una diversa competenza deve proseguire nelle stesse forme (Cass. n. 8723 del 2012, n. 12524 del 2010 e più recentemente n. 19978 del 2015).

Ne consegue che nel caso come quello in esame in cui il processo si è svolto secondo le regole dettate dagli artt. 409 c.p.c. e segg., non può trovare applicazione la sospensione feriale dei termini processuali per l’impugnazione.

Poichè il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 1 luglio 2014 è stato notificato alla Regione Calabria solo in data 16 settembre 2015, il termine annuale di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo antecedente le modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2008, che non si applicano al presente procedimento, era oramai decorso.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie. accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2017

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