Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2241 del 30/01/2017
Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.30/01/2017), n. 2241
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25550-2013 proposto da:
EGIDIO GALBANI S.P.A P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO NESPOLI,
FEDERICO CAMOZZI, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
R.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6006/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 12/11/2012 R.G.N. 5012/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/11/2016 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO RITA che ha concluso per estinzione per rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 novembre 2012, la Corte d’Appello di Napoli, riformando la decisione del Tribunale di Napoli, confermata nel resto, in punto di rideterminazione della differenza dovuta a titolo di TFR, accoglieva la domanda proposta da R.A. nei confronti della Egidio Galbani S.p.A., avente ad oggetto, la condanna di questa al pagamento delle differenze retributive dovute in forza del riconoscimento giudiziale dell’inquadramento nel superiore livello rivendicato nonchè al versamento dei contributi omessi sulla posizione assicurativa o, in caso, di avvenuta prescrizione, al risarcimento del danno subito.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover confermare, in ragione della genericità della censura, la pronunzia di primo grado in ordine alla non assorbibilità del premio di campagna, di dover, al contrario, accogliere i rilievi della Società in ordine alla non computabilità del lavoro straordinario, di cui non risultava provato il carattere fisso e continuativo, nella base di computo del TFR, di dover escludere, in conformità al decisum del giudice di prime cure, il decorso della prescrizione del diritto al versamento della contribuzione, confermando la pronunzia intesa a liquidare il danno per il surplus pensionistico.
Per la cassazione di tale decisione ricorreva la Società affidando l’ impugnazione a due motivi. L’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
Peraltro, in prossimità dell’udienza di discussione la Società ricorrente faceva pervenire un atto di rinuncia al ricorso, ove si dava atto dell’intervenuta conciliazione stragiudiziale della vertenza cui si ricollegava la mancata costituzione del R..
PQM
La Corte dichiara estinto il processo. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017