Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2272 del 30/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.30/01/2017), n. 2272
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al N. R.G.
2867-2015 proposto da:
G.D. DI G.D.L. S.R.L., p. IVA (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE FRANCO FERRARI, che la rappresenta e
difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato UMBERTO STRADELLA,
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SASOL ITALY SPA;
– intimata –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario
Giovanni, che chiede che la Corte di Cassazione, decidendo in camera
di consiglio con ordinanza, cassi l’impugnato provvedimento di
sospensione del giudizio, con ogni consequenziale statuizione di
legge;
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI MILANO, depositata il
02/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. La s.r.l. G.D. di G.D.L. ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro la s.p.a. Sasol Italy avverso l’ordinanza del 2 novembre 2015, con la quale il Tribunale di Milano, investito dalla ricorrente, con ricorso ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. nel febbraio del 2014, di una domanda qualificata sia ai sensi dell’art. 2041 c.c. che dell’art. 2043 c.c., ha disposto la sospensione procedimento, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ravvisando che la decisione della controversia dipendeva dalla soluzione: a) sia di altra controversia relativa allo scioglimento di un rapporto contrattuale fra le parti, che era stata decisa in primo grado dallo stesso tribunale meneghino con sentenza n. 1915 del 2015 non passata in cosa giudicata; b) sia della controversia pendente sempre davanti al tribunale con il n.r.g. 2424 del 2001 ed assegnata ad altro magistrato dell’ufficio.
p.2. All’istanza di regolamento di competenza non v’è stata resistenza dell’ intimata.
p.3. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c. è stata fatta richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione all’avvocato della parte ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza della Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. La parte ricorrente ha fondato l’istanza di regolamento, adducendo:
a) che il procedimento sospeso avrebbe potuto riunirsi a norma dell’art. 274 c.p.c. all’altro pendente davanti al tribunale e per tale ragione non avrebbe potuto adottarsi il provvedimento di sospensione;
b) che comunque il preteso nesso di pregiudizialità non poteva giustificare la sospensione, in quanto il detto giudizio non presentava identità di parti;
c) che, con riferimento al preteso nesso di pregiudizialità con il procedimento deciso con la sentenza soggetta ad impugnazione, non trovava applicazione l’art. 295 c.p.c., bensì l’art. 337 c.p.c., comma 2, giusta l’arresto di cui a Cass. sez. un. n. 10027 del 2012;
d) che il nesso di pregiudizialità, comunque, non si configurava.
p.2. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’affermazione della illegittimità dell’ordinanza impugnata sostanzialmente condividendo le prime tre ragioni indicate dalla ricorrente.
p.3. Il Collegio rileva che, in via preliminare rispetto alle prime tre ragioni indicate a sostegno dell’istanza e condivise dal Pubblico Ministero, ragioni che sarebbero comunque condivisibili (per quanto riguarda la non sospendibilità in mancanza di identità soggettiva, ex multis, Cass. (ord.) n. 19293 del 2005) sussiste una ragione di illegittimità del provvedimento impugnato di carattere assorbente alla quale si deve dare rilievo da parte di questa Corte nell’esercizio dei poteri di statuizione sulla legittimità o meno della sospensione.
Tale ragione si rinviene nel principio di diritto secondo cui: “Qualora, nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all’art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., o venga invocata l’autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell’art. 337 c.p.c., comma 2, si determina la necessità di un’istruzione non sommaria e, quindi, il giudice deve, a norma dell’art. 702-ter c.p.c., comma 3, disporre il passaggio al rito della cognizione piena. Ne consegue che, nell’ambito del rito sommario, è illegittima l’adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 337 c.p.c., comma 2” (così Cass. (ord.) n. 3 del 2012; in senso conforme: Cass. (ord.) n. 22605 del 2014 e, da ultimo, Cass. (ord.) n. 21914 del 2015).
Ne segue che l’istanza di regolamento dev’essere accolta e dev’essere disposta la prosecuzione del giudizio.
p.4. Al giudice di merito della riassunzione è rimesso di decidere sulle spese del giudizio di regolamento.
PQM
La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Rimette al giudice della riassunzione la decisione sulle spese del regolamento di competenza. Fissa per la riassunzione il termine di cui all’art. 50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione del deposito della presente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 17 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017