Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2223 del 30/01/2017
Cassazione civile, sez. I, 30/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.30/01/2017), n. 2223
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26945-2013 proposto da:
N.F.S., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, Via ANTONIO GRAMSCI 9, presso l’avvocato ARCANGELO GUZZO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIACOMO CARBONE, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FINCALABRA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL D’ALA 10, presso
l’avvocato FRANCO DELL’ERBA, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIUSEPPE COREA, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
C.L., M.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1031/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 08/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/12/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato G. CARBONE che rinuncia al
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio, che ha concluso per un rinvio a nuovo ruolo o spese
secondo legge, art. 390 c.p.c..
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato:
che N.F.S. ha depositato atto di rinuncia al ricorso proposto per ottenere la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro dell’8.10.012, che lo ha condannato al pagamento del compenso professionale spettante all’avv. C.L. ed ha respinto la sua domanda di manleva nei confronti di Fincalabra s.p.a.;
che la rinuncia è stata accettata dall’avv. C. che, peraltro, non aveva svolto attività difensiva;
che, tenuto conto della peculiarità della questione dibattuta e del corretto comportamento processuale del ricorrente, le spese fra questi e Fincalabra s.p.a. vanno interamente compensate.
PQM
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese fra il ricorrente e Fincalabra.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017