Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2305 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6710/2012 proposto da:

ELMITI SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO

25/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO CIONI;

– ricorrente –

contro

EDIL LAGHI DI A.D.S., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato AMEDEO POMPONIO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANILO GHIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1137/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata i105/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito l’Avvocato Jolanda Gentile per delega dell’Avvocato Giovanni

Giuseppe Gentile;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa, pronunciava in data 17 novembre 2004 decreto ingiuntivo nei confronti della Elmiti s.r.l. su domanda della Edil Laghi di A.D.S., per la somma di Euro 23.939,54, oltre interessi e spese, in relazione all’esecuzione di opere edili di cui alla fattura n. (OMISSIS). La Elmiti s.r.l. proponeva opposizione avverso tale decreto, affermando che le prestazioni indicate in fattura non corrispondevano agli effettivi lavori eseguiti e che i prezzi erano superlori rispetto a quelli pattuiti. Esponeva l’opponente di aver già contestato l’azionata fattura con lettera del 27.4.2004 nella quale aveva altresì evidenziato: 1) di aver già totalmente pagato fatture relative a lavori non eseguiti o eseguiti non a regola d’arte; 2) di aver pagato fatture Enel relative al cantiere; 3) di aver dovuto versare una nuova cauzione all’Enel per la voltura del contatore; 4) di aver constatato che era stato manomesso il nuovo contatore, interrompendosi la fornitura di energia elettrica e mandandosi così in “tilt” sia il forno di ricottura che i computer della società; 5) di dover affidare ad altra impresa i lavori non ultimati dalla Edil Laghi o da questa male eseguiti, con conseguenti esborsi; 6) di aver emesso, con riferimento alla fattura n. (OMISSIS) contestata, una nota di addebito per Euro 13.526,40, ritenendo tale somma non dovuta, nonchè nota di addebito per l’IVA delle fatture Enel e della cauzione. La Elmiti s.r.l. chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, l’accertamento dei lavori effettivamente eseguiti dalla Edil Laghi nei limiti della differenza fra quanto richiesto con la domanda monitoria e la nota di addebito rivolta alla Edil Laghi; la condanna della Edil Laghi al pagamento della somma di Euro 1.249,46 (come da nota di addebito n. (OMISSIS)) corrispondente all’IVA relativa alle fatture dell’Enel e alla cauzione; la condanna della Edil Laghi al risarcimento dei danni subiti dalla Elmiti a causa della manomissione del contatore Enel e a causa dell’inadempimento della Edil Laghi.

Si costituiva l’opposta Edil Laghi di A.D.S. facendo presente dl aver eseguito i lavori di cui chiedeva il pagamento, che gli stessi erano stati approvati dalla direzione lavori e che aveva applicato i prezzi pattuiti. Evidenziava l’opposta di non aver mai ricevuto contestazioni per i lavori svolti e che la lettera del 27.4.2004 della Elmiti non costituiva valida denuncia dei vizi in ragione della genericità della stessa, sicchè eccepiva la decadenza ex art. 1667 c.c.. La Edil Laghi ammetteva che i lavori non erano stati terminati in quanta la Elmiti non aveva provveduto al pagamento delle opere eseguite.

Con sentenza del 29.12.2009 il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Susa: 1) rigettava l’eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., formulata dalla Elmiti s.r.l., essendo stato accertato che i lavori non erano terminati; 2) negava che la verifica periodica dei lavori effettuata dalla direzione lavori integrasse l’accettazione dell’opera ex art. 1665 c.c.; 3) accertava l’avvenuto pagamento della somma globale di Euro 133.037,78; 4) accertava che il valore delle opere effettivamente eseguite dalla Edil Laghi ammontava a Euro 140.547,59; 5) accertava il valore dei lavori non eseguiti o non ultimati in Euro 4.380,00; 6) accertava il costo per il ripristino di vizi e difetti in Euro 3.096,00; 7) disposta la compensazione fra i reciproci debiti e crediti, accertava l’insussistenza del credito della Edil Laghi; 8) rigettava le ulteriori domande di risarcimento dei danni della società Elmiti riferite al costo di riappalto delle opere ed alla fornitura dell’energia elettrica.

Proponeva appello la Edil Laghi di A.D.S. e la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 1137/2011 del 5 agosto 2011, in parziale accoglimento del gravame, 1) accertava il credito della Edil Laghi nei confronti di Elmiti s.r.l. nella somma di Euro 21.425,54, IVA compresa; 2) operata la compensazione fra il suddetto credito di Edil Laghi e il credito di Elmiti s.r.l. di Euro 3.096,00, condannava la Elmiti s.r.l. al pagamento a favore della Edil Laghi della somma di Euro 18.329,54, oltre agli interessi legali dal 3.1.2005. In particolare, la sentenza della Corte di Torino riteneva fondato il motivo di appello che censurava la pronuncia del Tribunale per ultrapetizione, avendo essa ricalcolato per intero il valore dei lavori svolti mentre la contestazione della committente Elmiti s.r.l., operata nella citazione per opposizione a decreto ingiuntivo e nelle conclusioni, era riferita alla sola fattura n. (OMISSIS) (avente ad oggetto l’ultima frazione dei lavori), rimanendo perciò sottratta al tema di lite (se non ai fini dei vizi e dei conseguenti danni) l’avvenuta esecuzione delle altre opere già in precedenza fatturate dall’appaltatrice e pagate. Pertanto, secondo i giudici d’appello, l’indagine di causa doveva limitarsi al valore delle opere oggetto della fattura n. (OMISSIS). Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino la Elmiti s.r.l. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi, cui resiste con controricorso la Edil Laghi di A.D.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso della Elmiti s.r.l., che si sviluppa da pagina 22 a pagina 70 dell’atto introduttivo, denuncia la motivazione insufficiente e contraddittoria da parte della Corte d’Appello in relazione alla ritenuta sussistenza del vizio di ultrapetizione nella sentenza di primo grado. La ricorrente evidenzia come la fattura n. (OMISSIS), azionata in sede monitoria della Edil Laghi, costitutiva l’ultima richiesta di pagamento per l’esecuzione di un’unica opera commissionata dalla Elmiti s.r.l., ed era perciò riferita alla residua somma di denaro da porre a carico della committente a titolo di corrispettivo, avendo questa già corrisposto nel corso dei lavori acconti per Euro 133.037,78. Sennonchè, al momento della ricezione di tale ultima fattura a saldo, la Elmiti s.r.l. si avvide che molti dei lavori già contabilizzati non erano stati realizzati, oppure erano incompleti o recavano vizi e difformità; dal che la lettera di contestazione del 27 aprile 2004. Nella citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, così, la Elmiti s.r.l. concludeva: “accertata la entità e la qualità dei lavori effettivamente svolti dalla Edil Laghi, dichiarare la Elmiti debitrice nei confronti della medesima della sola somma totale derivante dalla differenza fra la somma azionata con il decreto ingiuntivo ed il totale della somma di cui alla nota di addebito n. (OMISSIS) o di altra meglio vista in corso di causa”. Si univano contestazioni sull’adempimento esatto e puntuale da parte di Edil Laghi a fondamento della domanda di risarcimento. In sostanza, secondo la ricorrente, la domanda spiegata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo era quella di accertare qualità e quantità dei lavori svolti dalla Edil Laghi, di quantificare i danni da inadempimento da essa cagionati alla committente Elmiti s.r.l. e di verificare, così, se quest’ultima fosse ancora debitrice della somma di Euro 23.934,00 portata nella fattura n. (OMISSIS) e del provvedimento monitorio opposto. La limitazione del thema decidendum ai lavori oggetto della fattura n. (OMISSIS) (ritenuta dalla Corte d’Appello per censurare il vizio di ultrapetizione del Tribunale consistente nell’aver calcolato il valore complessivo delle opere eseguite dalla Edil Laghi, e non soltanto quelle oggetto dell’ultima fattura) contrastava, peraltro, a dire della ricorrente, con quanto in sentenza comunque affermato circa l’esperibilità dell’azione risarcitoria e la tempestività dell’azione di garanzia per i vizi delle opere proprio perchè non ancora ultimate.

Il secondo motivo di ricorso (da pagina 70 a pagina 75) denuncia l’omessa motivazione da parte del giudice d’appello, nel valutare l’ampiezza del tema di lite, sulla domanda formulata al punto 6^ dell’opposizione a decreto ingiuntivo, con cui la Elmiti chiedeva alla Edil Laghi di rimborsarle le somme che essa avrebbe dovuto corrispondere a terzi per far ultimare i lavori ineseguiti dall’appaltatrice opposta.

Il terzo motivo di ricorso (da pagina 75 a pagina 84) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., compiuta dalla Corte d’Appello nell’affermare erroneamente l’ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale.

Il quarto motivo di ricorso (da pagina 84 a pagina 91) censura la violazione degli artt. 1668 e 1453 c.c. e il vizio di motivazione in relazione alla identificazione e qualificazione della domanda di risarcimento formulata ai punto 5^ e 6^ della citazione in opposizione.

2. I quattro motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione e per la ripetitività dei relativi assunti, sono fondati nei limiti indicati di seguito in motivazione.

Va premesso che l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti, come anche l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale dei contendenti, essenziale ai fini della delimitazione del “thema decidendum” e del “thema probandum”, rientrano fra le funzioni inespropriabili del giudice di merito, in quanto si risolvono in un giudizio di fatto e sono sindacabili in sede di legittimità solo per vizio di motivazione, qui peraltro denunciabile, catione temporis, ancora sulla base della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012.

Ciò non di meno, poichè il ricorrente assume che l’interpretazione delle proprie domande, formulate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia determinato l’erronea individuazione, da parte della Corte d’Appello, di un vizio della prima sentenza riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, è attribuito alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti.

Ora, la Corte d’appello di Torino, a fronte di una domanda della Elmiti s.r.l. che concludeva: “accertata la entità e la qualità dei lavori effettivamente svolti dalla Edil Laghi, dichiarare la Elmiti debitrice nei confronti della medesima della sola somma totale derivante dalla differenza fra la somma azionata con il decreto ingiuntivo ed il totale della somma di cui alla nota di addebito n. (OMISSIS) o di altra meglio vista in corso di causa”, e che comunque deduceva l’esistenza di “lavori non finiti”, o “non eseguiti a regola d’arte”, ha ritenuto che fosse oggetto di lite soltanto il valore delle opere appaltate indicate nella fattura n. (OMISSIS), posta a base del decreto ingiuntivo opposto, e non anche il complessivo valore delle opere eseguite dalla appaltatrice Edil Laghi nell’ambito del medesimo rapporto d’appalto. La prospettazione contenuta nell’atto di opposizione, invece, doveva indurre la Corte d’Appello a ravvisare la necessità di un unitario accertamento di dare ed avere nei rapporti tra committente ed appaltatrice, accertamento diretto a determinare il saldo attivo per una parte e quello passivo per l’altra. Questa Corte ha più volte affermato che, ove contrapposte ragioni di debito e credito derivano dal medesimo rapporto contrattuale, come proprio in ipotesi del diritto al compenso spettante all’appaltatore e del reciproco diritto del committente al rimborso delle spese sostenute o da sostenere per effetto dell’inadempimento del primo (senza che osti la natura risarcitoria dell’ultimo credito a ravvisare l’unicità del rapporto), non opera la compensazione di cui all’art. 1241 c.c., ma si dà luogo alla cosiddetta compensazione impropria, sicchè il calcolo delle somme a credito e a debito, ovvero l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite di dare – avere, deve essere compiuto dal giudice anche d’ufficio (e quindi pur senza eccezione di parte o apposita domanda riconvenzionale), in sede di accertamento della fondatezza della pretesa, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative domande o eccezioni (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17390 del 08/08/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11943 del 08/08/2002; si vedano anche: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8971 del 19/04/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23539 del 10/11/2011; Cass. Sez. L, Sentenza n. 14688 del 29/08/2012).

3. Il ricorso va perciò accolto e va cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino, che riesaminerà la causa attenendosi al principio di diritto richiamato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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