Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2560 del 31/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.31/01/2017), n. 2560
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1984-2015 proposto da:
R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROVERETO 7,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DI LUZIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONIO MAGHERNINO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., C.P., ITALIANA
ASSICURAZIONI SPA, P.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 86/2012 del TRIBUNALE di FOGGIA, emessa il
10/03/2012 e depositata il 14/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA RAFFAELE.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. R.M. ha proposto ricorso per cassazione, contro l’Unipolsai Assicurazioni s.p.a., C.P., la s.p.a. Italiana Assicurazioni e P.M., avverso la sentenza del 14 giugno 2012 con cui il Tribunale di Foggia, Sezione Distaccata di San Severo, ha deciso in primo grado una controversia introdotta nel marzo del 2006 dai suoi genitori in sua rappresentanza, essendo allora esso ricorrente minorenne, per ottenere il risarcimento dei danni sofferti dal medesimo in occasione di un sinistro stradale.
p.2. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell’art. 348 – bis c.p.c., comma 3, a seguito della pronuncia, sull’appello proposto dal Rossetti contro la detta sentenza, di ordinanza di inammissibilità ai sensi dell’art. 348 – bis c.p.c., in data 30 aprile 2014, da parte della Corte di Appello di Bari.
p.3. Nessuno degli intimati ha resistito al ricorso.
p.4. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., applicabile al ricorso nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 197 del 2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 168 del 2016, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma e ne è stata fatta notificazione all’avvocato della parte ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., sono state svolte le seguenti considerazioni:
“(…) p.3. Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.
Queste le ragioni.
p.4. Il ricorso è stato notificato, dal punto di vista del notificante, il 15 dicembre 2014.
Il ricorrente non ha indicato nel ricorso se e quanto gli venne comunicata l’ordinanza ai sensi dell’art. 348 – bis.
Tuttavia, la Cancelleria di questa Corte ha acquisito dalla Cancelleria della Corte di appello di Bari copia dell’attestazione della sua comunicazione in via telematica al difensore del ricorrente nel giudizio di appello nello stesso giorno del deposito, cioè il 30 aprile 2014.
Ne segue che il ricorso avrebbe dovuto notificarsi entro i sessanta giorni da detta comunicazione.
Infatti, l’art. 348 – ter c.p.c., prevede che l’esercizio del diritto di impugnazione contro la sentenza di primo grado, a seguito dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 – bis, avvenga in primo luogo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, naturalmente se avvenuta.
Conseguentemente, appare palese la tardiva proposizione del ricorso e, quindi, la sua inammissibilità”.
p.2. Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.
p.3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulla spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 17 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017