Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2349 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 22/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28954-2013 proposto da:

F.L. (OMISSIS), F.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliate in ROMA, V.LE DEI PARIOLI, 76, presso lo studio

dell’avvocato ALFREDO DEL VECCHIO, rappresentate e difese

dall’avvocato FRANCESCO DEL VECCHIO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, POSTE ITALIANE SPA, R.F.;

– intimati –

nonchè da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato MAURA FATTIBENE,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente incidentale –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, in persona del suo Procuratore Avv.

M.A., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ANTONIO DI CAPRIO unitamente all’avvocato CARMINE PERROTTA giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso l’ordinanza n. 2940/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato BRUNO DEL VECCHIO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale e di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Napoli accolse l’opposizione all’esecuzione proposta dall’Enel Distribuzione s.p.a. nei confronti di F.A., D. e L. e dell’avv. R.F., dichiarando che il credito degli opposti era stato soddisfatto con invio di sei assegni circolari fatti emettere dall’Enel in favore delle F. e – quanto alle spese di lite – a mezzo di un bonifico bancario disposto in favore del R..

Provvedendo sul gravame proposto dalle F., la Corte di Appello di Napoli ha emesso ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. con cui ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello.

Hanno proposto ricorso per cassazione le F., affidandosi a tre motivi; l’avv. R.F. ha proposto ricorso incidentale “in adesione ed integrazione” al quale ha resistito l’Enel Distribuzione a mezzo di controricorso.

Con ordinanza interlocutoria del 24.11.2015, questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo richiedendo alla Corte di Appello di Napoli la trasmissione del fascicolo d’ufficio onde accertare la data in cui è stata comunicata alle parti l’ordinanza di inammissibilità del gravame.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Dall’attestazione della Cancelleria della Corte di Appello risulta che l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., datata 7.6.2013 e depositata il 17.6.2013, venne comunicata al difensore delle F. lo stesso giorno del deposito.

Ne consegue che il ricorso – avviato alla notifica il 22.11.2013 – è tardivo, in quanto proposto oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.

2. Ne consegue altresì l’inammissibilità del ricorso incidentale e la condanna del R. al pagamento delle spese in favore dell’Enel Distribuzione s.p.a. (che ha proposto controricorso unicamente nei confronti del predetto R.).

3. Trattandosi di ricorsi proposti successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, condannando il ricorrente incidentale a rifondere alla controricorrente Enel Distribuzione s.p.a. le spese di lite, liquidate in Euro 2.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimorso spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto – rispettivamente – per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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