Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2525 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/01/2017, (ud. 19/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1992 – 2012 R.G. proposto da:

D.C. – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Marco Manfredi ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla via A. Bertoloni, n. 44,

presso lo studio dell’avvocato Giuseppe De Vergottini.

– ricorrente –

contro

IMPRESA EDILE ARTURO SERRANI s.r.l. – c.f. / p.i.v.a. (OMISSIS) – in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso

dall’avvocato Andrea V. A. Speciale ed elettivamente domiciliata in

Roma, alla via Prisciano, n. 28, presso lo studio dell’avvocato

Danilo Serrani.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 723 dei 19.7/24.9.2011 della corte d’appello

di Ancona;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 19

ottobre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 16.2.1998 – “Impresa Edile Arturo Serrani” s.r.l. citava a comparire innanzi al tribunale di Ancona D.C..

Deduceva che aveva fornito materiale edile ed eseguito lavori di miglioramento in un appartamento in (OMISSIS), alla via Caprera, di cui la convenuta era promissaria acquirente; che il corrispettivo di Lire 28.676.675 era rimasto insoluto.

Chiedeva che la convenuta fosse condannata a pagarle l’importo anzidetto.

Costituitasi, D.C. instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Deduceva che giammai aveva all’attrice ordinato l’acquisto di materiale o commissionato l’esecuzione di lavori.

Assunte le prove articolate, ammessa ed espletata c.t.u., con sentenza n. 239/2005 il tribunale adito accoglieva la domanda, condannava la convenuta a pagare alla s.r.l. attrice la somma di Euro 14.988,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 5.1.1996, nonchè a rimborsarle le spese di lite.

Interponeva appello D.C..

Resisteva l'”Impresa Edile Arturo Serrani” s.r.l..

Con sentenza n. 723 dei 19.7/24.9.2011 la corte d’appello di Ancona rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Esplicitava, la corte, che il primo giudice aveva riscontrato i fatti costitutivi dell’azionata pretesa “sulla base della mancata comparizione della convenuta a rendere l’interrogatorio formale deferitole sulle circostanze di fatto di cui alla citazione” (così sentenza d’appello, pag. 4) e siffatta ratio non era stata minimamente censurata; che invero non si correlavano alla ratio decidendi le doglianze concernenti l’utilizzazione di deposizioni testimoniali da cui controparte era decaduta nonchè l’utilizzazione da parte del c.t.u. di documenti disconosciuti e tardivamente prodotti.

Esplicitava altresì che erano generiche e dunque inammissibili le censure avverso l’utilizzazione di talune prove testimoniali e della relazione di c.t.u.; che infatti l’appellante aveva omesso, per un verso, di censurare le ragioni per le quali il primo giudice aveva respinto l’eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali, aveva omesso, per altro verso, di censurare l’affermata utilizzabilità della c.t.u. a cagione della mancata utilizzazione da parte dell’ausiliario dei documenti “contestati”.

Esplicitava infine che, in dipendenza della qualità di imprenditore commerciale della s.r.l. appellata ed in linea con la giurisprudenza di questa corte di legittimità, correttamente era da presumere alla stregua dell’id quod plerumque accidit, la sussistenza del maggior danno da svalutazione monetaria.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.C.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

L'”Impresa Edile Arturo Serrani” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; la violazione dell’art. 111 Cost.; l’omessa ed insufficiente motivazione.

Deduce che non ha mai concluso alcun accordo con la s.r.l. controricorrente, non ha mai ricevuto fatture nè sottoscritto preventivi e documenti di sorta; che le fatture e la nota consuntiva ex adverso prodotte, in quanto provenienti dalla medesima controparte ed in quanto contestate e disconosciute, non possono costituire prova a favore dell’emittente.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 198, 214 e 216 c.p.c.; la violazione dell’art. 111 Cost.; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deduce che dalla stessa relazione di c.t.u. si ricava indiscutibilmente “che il c.t.u. ha utilizzato per la redazione della perizia documenti anche contabili, non prodotti dalla società attrice e, pertanto, non presenti negli atti di causa, (…) la cui acquisizione e consultazione non era stata autorizzata dal Giudice, in ordine ai quali le parti non avevano prestato il consenso alla allegazione” (così ricorso, pag. 5); che del resto il c.t.u. può esaminare documenti non prodotti in causa unicamente col consenso delle parti ed al solo fine del tentativo di conciliazione.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 1224c.c., comma 2; la violazione dell’art. 111 Cost.; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deduce che la corte di merito ha, per un verso, affermato che era fondata la doglianza con cui aveva censurato il primo dictum nella parte in cui era stata riconosciuta la rivalutazione monetaria, per altro verso, ha condiviso l’assunto del tribunale; la sentenza della corte distrettuale è quindi in parte qua contraddittoria.

Deduce in ogni caso che il maggior danno da svalutazione monetaria è stato riconosciuto “pur in assenza di specifica dimostrazione e deduzione sul suo verificarsi” (così ricorso, pag. 9).

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi.

Se ne giustifica pertanto la contestuale disamina.

Ambedue i motivi comunque sono destituiti di fondamento.

Si rappresenta in primo luogo che, alla luce, da un canto, dell’analitica enunciazione – in precedenza operata – delle ragioni di censura coi motivi in disamina formulate, alla luce, d’altro canto, delle motivazioni – in precedenza riferite – sulla cui scorta la corte territoriale ha disconosciuto il buon fondamento del gravame, è ben evidente che i motivi de quibus agitur non si correlano alla ratio decidendi Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).

Più esattamente, anzichè dedurre che, contrariamente all’assunto della corte di Ancona, “con l’atto di appello è stato puntualmente censurato il punto della sentenza relativo alla mancanza di prova del fatto dedotto in giudizio dalla creditrice ed inoltre sono stati disconosciuti tutti i documenti prodotti” (così ricorso, pag. 3) dalla “Impresa Edile Arturo Serrani”, anzichè dedurre, inoltre, che la fattura “non può costituire prova a favore dell’emittente” (così ricorso, pag. 5), che l’ausiliario aveva fatto riferimento a documenti “non presenti negli atti di causa” (così ricorso, pag. 5), “la cui acquisizione e consultazione non era stata autorizzata dal Giudice” (così ricorso, pag. 5), “tempestivamente disconosciuti” (così ricorso, pag. 8) e dalla possibilità della cui produzione l’attrice era decaduta (cfr. ricorso, pag. 7), la ricorrente avrebbe dovuto, piuttosto, far segno di specifica e puntuale censura le surriferite affermazioni della corte marchigiana.

Segnatamente – si reitera – l’affermazione (della corte d’appello) secondo cui con l’atto di gravame non era stata minimamente censurato il riscontro dei fatti costitutivi dell’azionata pretesa operato dal primo giudice “sulla base della mancata comparizione della convenuta a rendere l’interrogatorio formale deferitole sulle circostanze di fatto di cui alla citazione” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Segnatamente – si reitera – l’affermazione (della corte d’appello) secondo cui con l’atto di gravame non era stata specificamente censurato il riscontro di piena utilizzabilità della relazione di c.t.u. operato dal primo giudice in dipendenza dell’utilizzazione da parte dell’ausiliario ai fini della risposta ai quesiti di documenti “non contestati”.

Segnatamente – si reitera – l’affermazione (della corte d’appello) secondo cui con l’atto di gravame era stata censurata genericamente, ossia mercè un inammissibile rinvio all’eccezione formulata in primo grado, l’utilizzazione di alcune prove testimoniali.

E, si badi, la ricorrente avrebbe dovuto far segno di puntuale censura le summenzionate affermazioni della corte di merito in pieno ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (cfr. Cass. 20.9.2006, n. 20405″secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso, pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità).

Si rappresenta in secondo luogo che la corte distrettuale ha in ogni caso esplicitato che i testimoni escussi avevano confermato i fatti addotti dalla s.r.l. appellata a fondamento dell’azionata pretesa ed in particolare che “la convenuta aveva personalmente ed espressamente incaricato l’impresa in ordine alla realizzazione dei lavori per cui è controversia” (così sentenza d’appello, pag. 5); ed al contempo che non aveva alcun rilievo la circostanza che di tali esiti non vi fosse riscontro documentale.

Ebbene è da escludere che D.C. abbia con il ricorso a questa Corte di legittimità censurato tal ulteriore passaggio motivazionale, avente valenza di autonoma ratio decidendi (si badi che la corte territoriale ha debitamente posto in risalto che il riscontro della prospettazione attorea si desumeva pur dalle dichiarazioni rese dai testimoni “rispetto ai quali non si è posto alcun problema di decadenza”: così sentenza d’appello, pag. 3).

Fondato e meritevole di accoglimento è viceversa il terzo motivo di ricorso.

E’ sufficiente reiterare l’insegnamento di questa Corte secondo cui il maggior danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie non può essere riconosciuto sulla base della semplice qualità di imprenditore commerciale del creditore e sulla mera presunzione dell’impiego antinflazionistico delle somme di denaro dovute, poichè il maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva soltanto nei casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, indipendentemente dalla qualità soggettiva o dall’attività svolta dal creditore, fermo restando che, qualora quest’ultimo domandi per il titolo indicato una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio, sarà suo onere provare, anche in via presuntiva, l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio e, in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l’onere di dimostrare di avere fatto ricorso al credito bancario, sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero quale fosse la produttività della propria impresa per le somme in essa investite, attraverso la produzione dei relativi bilanci, restando a carico del debitore la prova contraria Cass. 16.2.2015, n. 3029).

Evidentemente nei termini testè enunciati, nel solco del menzionato insegnamento di questa Corte, resta assorbito il profilo afferente all’asserita contraddittorietà che inficerebbe, in parte qua agitur, la motivazione del dictum di seconde cure.

In accoglimento del terzo motivo di ricorso la sentenza n. 723 dei 19.7/24.9.2011 della corte d’appello di Ancona va cassata con rinvio ad altra sezione della medesima corte.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio e sulla cui scorta occorrerà attendere al concreto riscontro della pretesa della s.r.l. attrice volta al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria – può farsi luogo per relationem, negli stessi termini espressi dalla massima desunta dall’insegnamento di questa Corte n. 3029 del 16.2.2015 dapprima citato.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo; cassa la sentenza n. 723 dei 19.7/24.9.2011 della corte d’appello di Ancona in relazione e nei limiti della censura accolta; rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Ancona anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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