Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2431 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.31/01/2017),  n. 2431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8028/2010 R.G. proposto da:

AVV. Z.E., rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente

domiciliato in Roma, via Lucillo n. 3, presso lo studio dell’Avv.

Gianluca Sole;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 11/25/2009, depositata il 5/2/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

novembre 2016 dal Relatore Cons. Iannello Emilio;

udito per il ricorrente l’Avv. A.L. per delega;

udito l’Avvocato dello Stato Dettori Bruno per la controricorrente;

udito il RM., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

De Masellis Mariella, la quale ha concluso per l’accoglimento

relativamente agli anni 2003 e 2004.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 5/2/2009 la C.T.R. della Toscana confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dall’Avv. Z.E. avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla sua richiesta di rimborso di quanto versato per Irap dal 2002 al 2004.

Avverso tale decisione propone ricorso il contribuente, con unico mezzo. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. L’unico motivo di ricorso, con il quale il contribuente denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio” è inammissibile per violazione dell’art. 366 – bis c.p.c., applicabile alla fattispecie catione temporis per essere stata la sentenza impugnata depositata il 5/2/2009, e quindi prima del 4/7/2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma indicata, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) (cfr. Sez. U, n. 20360/2007; v. anche ex multis Cass. n. 24597/2014).

Il ricorrente ha, infatti, omesso la formulazione del c.d. momento di sintesi richiesto per i motivi dedotti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ossia di una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Può peraltro soggiungersi che dall’illustrazione del motivo emerge il carattere generico e comunque non autosufficiente della censura, non essendo specificati gli elementi che la C.T.R. non avrebbe adeguatamente considerato nel giungere alla conclusione della sussistenza, nella fattispecie, del requisito d’imposta, nè mette questa Corte in condizioni di direttamente verificare la decisività degli stessi.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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