Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2681 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.01/02/2017),  n. 2681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10574-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONaLE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.E.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

Giampiero Gambetti, in virtù di mandato in calce all’atto di

costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 713/2014 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE,

emessa il 16/10/2014 e depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA

ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 16.10.2014, la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale in sede che aveva accolto distinte opposizioni di P.D. a ruoli esattoriali con i quali era stato chiesto alla predetta il versamento di contributi alla Gestione Commercianti dell’INPS asseritamente dovuti in qualità di socia accomandataria della società “Santamaria di P.D. e C.” s.a.s..

che avverso tale sentenza l’INPS in proprio e nella qualità epigrafata ha proposto ricorso affidato ad unico motivo, al quale non ha opposto difese la P.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale l’INPS ha depositato memoria;

che con atto di costituzione in giudizio del 2.1.2017, ed allegata procura speciale in pari data, la P. ha chiesto di essere avvisata della fissazione di udienza ai fini della partecipazione alla stessa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

che viene denunziata violazione e/o falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1, della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 così come modificato dalla L. 27 dicembre 1996, n. 662, art. 1 della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2 e degli artt. 2313, 2318 e 2697 c.c., assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza il socio accomandatario di una s.a.s. è per ciò stesso, in quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perchè l’esercizio dell’attività commerciale in modo abituale e prevalente era “in re ipsa”, ossia immediatamente e direttamente correlato all’essere socio con poteri di gestione della società; che l’attività di riscossione di canoni di locazione di immobile, rientrando in quella più ampia di gestione del patrimonio immobiliare, aveva natura commerciale; che il giudizio di prevalenza richiesto dalla L. n. 662 del 1996 è di natura endogena, ossia deve essere compiuto solo in relazione alle vicende interne della società, senza che assumano alcun rilievo altre ed ulteriori attività espletate dal socio al di fuori della attività sociale, nella specie non provate, che, preliminarmente, deve rilevarsi che la facoltà per la parte che non abbia depositato controricorso nei termini di legge, di presentare, in regime transitorio (D.L. n. 168 del 2016, conv. da L. n. 197 del 2016), memoria, munita di procura speciale, negli stessi termini in cui avrebbe potuto farlo il controricorrente, per ovviare alla preclusa possibilità di partecipazione alla discussione orale, è funzionale alla formulazione di rilievi o alla sollevazione di questioni nuove rilevabili d’ufficio cui il ricorrente possa avere interesse a replicare a seguito dell’assegnazione di un termine ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3, ciò che non si è verificato nella specie, essendo stata depositata mera tardiva costituzione in giudizio;

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

che, infatti, presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1 (requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte del merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi (è stato ritenuta incontroversa la circostanza che la snc gestisce un bene immobile concesso in locazione);

che è stato accertato che la la “Santamaria” s.a.s., di cui la P. era unica socia accomandataria, non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili, limitandosi alla riscossione del canone di locazione dell’immobile di cui era proprietaria, non rilevando la mancanza di prova idonea ad escludere la presunzione normativa di esercizio di attività imprenditoriale che l’INPS, in contrasto con le regole di ripartizione dell’onere probatorio, collega alla circostanza che la società fosse costituita in forma diversa da quella semplice;

che tale decisione è in linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 dell’11 febbraio 2013);

che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale, non rileva il contenuto dell’oggetto sociale;

che questa Corte – sia pure con riferimento alle società in accomandita semplice – ha affermato il principio (Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3 in tali società la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall’istituto, prova che, nel caso in esame, secondo i giudici di merito non è stata fornita, essendo emerso che la P. si limitava a gestire la locazione di un unico immobile, percependone unicamente i canoni;

che, da ultimo, l’orientamento espresso ha ricevuto l’avallo di ulteriore pronuncia di questa Corte che ha confermato i principi enunciati (cfr. Cass. 6.9.2016 n 17643);

che pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, non essendo i rilievi contenuti nella memoria dell’INPS idonei ad incidere nel senso di una diversa soluzione della controversia rispetto a quella prospettata;

che nulla va statuito sulle spese del presente giudizio, essendo stata rilevata la tardività della costituzione della P.;

che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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