Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2698 del 02/02/2017
Cassazione civile, sez. III, 02/02/2017, (ud. 02/11/2016, dep.02/02/2017), n. 2698
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al numero 18412 del ruolo generale dell’anno
2015, proposto da:
A.G., (C.F.: (OMISSIS)) avvocato difensore di sè
stesso;
– ricorrente –
nei confronti di:
POSTE ITALIANE S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la revocazione della sentenza Corte Suprema di Cassazione n. 3264
del 18 febbraio 2015;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 2
novembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
l’avvocato A.G.;
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso per revocazione, ed il rigetto del ricorso.
Fatto
MOTIVI
A.G. ricorre per la revocazione della sentenza n. 3264 del 18 febbraio 2015 di questa Corte, di rigetto del ricorso da egli proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro n. 229 dell’11 giugno 2013 che, in accoglimento dell’appello proposto da Poste Italiane S.p.A., aveva rigettato la sua domanda risarcitoria per il ritardato recapito di alcuni avvisi di ricevimento di atti giudiziari notificati a mezzo del servizio postale.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.
La Corte, in via del tutto pregiudiziale, rileva che non risulta acquisito agli atti il fascicolo del procedimento all’esito del quale risulta emessa la sentenza impugnata (procedimento iscritto al n. 2471 dell’anno 2014 del Ruolo Generale di questa Corte), il cui esame è nella specie necessario per la verifica dell’ammissibilità e della fondatezza del ricorso, oltre che ai fini dell’eventuale fase rescissoria.
Occorre pertanto disporre l’acquisizione del suddetto fascicolo.
PQM
La Corte:
dispone acquisirsi il fascicolo del procedimento iscritto al n. 2471 dell’anno 2014 del Ruolo Generale di questa Corte;
manda alla Cancelleria per l’adempimento.
Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017