Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2947 del 03/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.03/02/2017), n. 2947
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 528/2016 proposto da:
C.F., rappresentata e difesa dall’Avvocato DOMENICO
SOMMARIO;
– ricorrente –
contro
COMUNE BOLOGNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA
FARNESINA 126, presso lo studio dell’Avvocato GIORGIO STELLA
RICHTER, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati
GIULIA CARESTIA BASSI e ANTONELLA TRENTINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20589/2015 del TRIBUNALE di BOLOGNA,
depositata il 29/04/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/01/2017 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Giudice di Pace di Bologna, con sentenza depositata il 13 marzo 2014, ha respinto la domanda formulata da C.F. nei confronti del Comune di Bologna;
che il Tribunale di Bologna, con sentenza depositata in data 29 aprile 2015, ha rigettato il gravame, rilevando che la documentazione allegata non costituisce prova di chi abbia sostenuto il costo di Euro 94 e che correttamente il Giudice di pace aveva escluso la legittimazione attiva della C. a proporre nei confronti del Comune di Bologna la domanda di restituzione di una somma che lo stesso Comune aveva già correttamente restituito al soggetto proprietario dell’autoveicolo rimosso, ossia alla società Cavina s.r.l.;
che per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna ricorre C.F. sulla base di quattro motivi;
che il Comune di Bologna resiste con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto ricorso per cassazione è inammissibile, per mancata osservanza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3;
che, infatti, il ricorso non contiene una premessa narrativa recante l’esposizione degli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e della posizioni che vi hanno assunto le parti;
che la ricorrente si limita a dedurre, in punto di fatto, a pag. 2 del ricorso, che ” C.F. effettuava in data 12 febbraio 2009 il pagamento della somma di Euro 94 per una rimozione illegittima, accertata dal Giudice di pace di Bologna con sentenza irrevocabile” e che ” C.F. otteneva dal Comune di Bologna il rimborso di detta somma qualche mese dopo l’emissione della sentenza di prime cure”, per poi passare subito a rilevare che “la sentenza di prime cure e conseguentemente quella di appello appaiono gravemente viziate”;
che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune controricorrente, che liquida in Euro 1.000, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 13 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017