Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2892 del 03/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, (ud. 23/01/2017, dep.03/02/2017),  n. 2892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10054-2012 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAPRANICA

95, presso lo studio dell’avvocato UGO LUIGI FRANCESCO MASTELLONI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFONSO LUIGI LOCCO giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 2 DI MILANO in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 06/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per la ricorrente l’Avvocato LOCCO RODOLFO per delega

dell’Avvocato LOCCO ALFONSO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto del ricorso (v.

sanzioni abolite).

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.E. acquistava, in data 5/7/2005, con atto di compravendita a rogito del notaio N.M., la proprietà di un immobile, sito nel Comune di Milano, destinato ad abitazione principale, per il quale chiedeva l’applicazione delle imposte con aliquota agevolata, stipulando, contestualmente, un contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca iscritta sul medesimo bene.

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6, con avviso di liquidazione d’imposta notificato il 18/7/2008, revocate le agevolazioni “prima casa”, liquidava le imposte di registro, ipotecarie e catastali sulla base della aliquote ordinarie e reclamava il pagamento di Euro 129.164,00, quale differenza tra il riscosso ed il dovuto, in quanto l’immobile compravenduto, per consistenza e caratteristiche, non poteva essere considerato abitazione priva delle caratteristiche di lusso indicate dal D.M. 2 agosto 1969, artt. 6 e 8 del Ministero dei Lavori Pubblici (in G.U. n. 218 del 27/8/1969) e, con altro avviso di liquidazione d’imposta notificato in pari data e motivato per relationem, riliquidava l’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine, ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 18, comma 3, senza alcuna agevolazione tributaria e, quindi, non in misura fissa ma proporzionale all’ammontare del finanziamento stesso.

Avverso l’avviso di recupero d’imposta ed irrogazione di sanzioni la contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che lo respinse con decisione, appellata dalla soccombente, che la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermò, con sentenza n. 121/24/11, sul rilievo che la superficie accertata dal perito di parte non rappresenta un “dato assolutamente provato”, che la perizia non fa “alcun riferimento alla tipologia dell’immobile ed alle finiture dello stesso”, e che l’abitazione, del valore di Euro 1.850.000,00, la quale dispone di due ingressi, cantina e box, è certamente ubicata in zona di pregio.

Avverso la sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la F. lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di legge, in relazione al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 17, comma 1, art. 18, commi 1 e 3, art. 20, comma 4, 1, Parte I, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nonchè all’art. 2697 c.c., giacchè la CTR non avrebbe considerato che l’Ufficio, nel procedere alla revoca delle agevolazioni “prima casa”, tramite notifica di avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, fondante il successivo avviso di riliquidazione dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine, aveva omesso di svolgere qualsivoglia attività atta ad accertare l’effettiva sussistenza delle caratteristiche dell’unità immobiliare, implicante necessariamente una verifica dello stato dei luoghi, vuoi in relazione alla superficie utile, vuoi in relazione alle qualità di pregio del bene, non potendo porsi a carico del contribuente l’onere di provare il carattere non di lusso dell’abitazione, qualità che pure le depositate perizie tecniche di parte avevano confermato.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia giacchè la CTR non avrebbe spiegato le ragioni per cui riteneva di dover superare le risultanze della consulenza di parte, datata 14/10/2008, attestante una superficie utile, ossia al netto dei muri perimetrali ed interni dell’appartamento, di mq. 216,13, largamente inferiore a quella di mq. 240 prevista dal D.M. 2 agosto 1969, art. 6, nonchè di quella, datata 22/12/2008, escludente la compresenza di almeno quattro delle caratteristiche di cui alla tabella allegata al citato del D.M. 2 agosto 1969, che ai sensi del successivo art. 8 denota la lussuosità dell’abitazione.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’ art. 1, Parte I, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, alle disposizioni contenute nel D.M. 2 agosto 1969, agli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale di cui al R.D. n. 262 del 1942, giacchè la CTR avrebbe dato rilievo decisivo al prezzo di acquisto dell’immobile, alla ubicazione dello stesso in zona di pregio, all’esistenza di pertinenze (cantina e box), in palese difformità rispetto ai parametri previsti dalle norme agevolative che non ricomprendono alcuno dei predetti requisiti ed alle stesse finalità perseguite dalle disposizioni.

I motivi di doglianza, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto fra loro strettamente connessi, sono fondati nei termini di seguito precisati.

La CTR della Lombardia non ha spiegato, a fronte delle contrarie argomentazioni e dei contrari profili di fatto dedotti dalla contribuente, corroborati dalle valutazioni riportate nelle due consulenze tecniche di parte versate in atti, perchè siano decisivi, in quanto parametri idonei ad esprimere il carattere lussuoso dell’appartamento, il riferimento all’incertezza del dato rappresentato dalla superficie utile calcolata dal perito di parte, stante il sollecitato espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio e l’assenza di critica in ordine alle modalità di effettuazione di siffatto calcolo, nonchè l’ulteriore riferimento al prezzo (Euro 1.850.000,00) contrattuale dell’immobile, alla ubicazione di questo in zona di pregio, ed alla disponibilità del doppio ingresso e di pertinenze (cantina e box).

Giova, anzitutto, richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’elencazione dei locali esclusi dal computo dei 240 mq. di superficie utile è tassativa atteso che, “in tema di imposte di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della “prima casa” ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa 1, art. 1, nota 2 bis, la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchine, non potendo, invece, applicarsi criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51, le cui previsioni, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (Cass. n. 861/2014 e, più di recente, n. 24469/2015).

Va, altresì, ricordato che, in altra decisione, la Corte ha precisato, in riferimento alla “utilizzabilità” della superficie, che “per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall’agevolazione per l’acquisto della “prima casa”,… occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui all’art. 6 del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell’immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'”utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione ” (Cass. n. n. 25674/2013 e, più di recente, n. 18480/2016).

Ed allora, quanto alla metratura, la CTR avrebbe dovuto confrontarsi con la necessità di mutuare la nozione di “superficie utile” esclusivamente dalla disciplina sopra ricordata, dettata in tema di imposte di registro, ipotecarie o catastali, tenendo conto che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere, nella materia fiscale, non sono passibili di una interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (Cass. n. 10807/2012).

Quanto all’ubicazione dell’immobile in zona di pregio, il Giudice di appello avrebbe dovuto considerare che la circostanza non assume alcun rilievo decisivo atteso che, ai sensi dell’art. 1 del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, sono abitazioni di lusso quelle realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici, adottati o approvati, a “ville”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate dai predetti strumenti come “di lusso”, ma della ricorrenza di taluna delle citate situazioni non v’è menzione nella motivazione della impugnata sentenza.

Inoltre, la disponibilità di due ingressi e di pertinenze (cantina e box), non costituiscono parametri normativamente individuati per esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione”, atteso che neppure l’art. 8 del più volte citato D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969 li menziona tra quelli ritenuti caratteristici degli immobili di maggiore pregio, esclusi dai benefici per l’acquisto della “prima casa”.

Analoghe considerazioni valgono per il riferimento, operato nella sentenza di appello, al prezzo di acquisto dell’immobile atteso che, in base alla disciplina ratione temporis vigente, quel che conta, ai fini qui considerati, è la superficie più che il valore di mercato in sè del bene, a meno che non ricorra una delle ipotesi contemplate dall’art. 7 del D.M. in questione, allorquando, trattandosi di abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edilizia residenziale, il costo del terreno coperto e di pertinenza superi di una volta e mezzo il costo della sola costruzione.

Ciò, del resto, trova conferma nella nuova nozione di abitazione “di lusso” introdotta dal D.Lgs. n. 175 del 2014, ai fini della imposta di registro, a decorrere dal 2014 (ai sensi dell’art. 1, comma 1, secondo periodo, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986) e successivamente confermata anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, a decorrere dal 13 dicembre 2014 (nuovo art. 21 della Tabella A, parte 2, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972), stante il diverso riferimento alla classificazione catastale in A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico), che esprime il “valore catastale” (prezzo – valore) dell’immobile, tipologie oggi escluse dall’esaminato regime di favore, a nulla più rilevando i criteri stabiliti dal D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969.

Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, per nuovo esame della controversia, ad altra sezione della CTR della Lombardia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, altra sezione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2017

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