Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3075 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.06/02/2017),  n. 3075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26001-2014 proposto da:

G.M., GA.MA., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE

rappresentati e difesi dall’avvocato ANGELO NAPOLITANO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IFIM – ISTITUTO FINANZIARIO DEL MEZZOGIORNO SPA, in persona del

legale rappresentante amministratore unico, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio

dell’avvocato MARCO FILESI, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 405/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 4/03/2014, depositata il 18/03/2014;

udita la relazione della causa nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA ARRECA;

udito l’Avvocato Angelo Napolitano difensore dei ricorrenti che si

riporta agli atti cd alla memoria.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dai G. avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza con la quale era stata dichiarata inammissibile l’opposizione tardiva avanzata dai predetti, con atto di citazione del 2 aprile 2005, avverso un decreto ingiuntivo n. 561/99 emesso in favore di Banca Popolare di Bari s.c. a r.l. (cui è succeduta ex art. 111 c.p.c. la S.p.a.).

Il ricorso è proposto con tre motivi.

L’intimata non si difende.

2.- Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., anche in combinato disposto con l’art. 650 c.p.c. I ricorrenti censurano la statuizione, da parte della Corte di merito, di inammissibilità dei motivi di appello perchè contenenti domande nuove, mai poste nel primo grado. Sostengono che la domanda sarebbe stata sempre la stessa, in quanto volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della notifica del decreto ingiuntivo (“per non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio per irregolarità della notifica”), e quindi volta ad ottenere la decisione di ammissibilità dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..

2.1.- Il motivo è manifestamente infondato.

I ricorrenti fanno leva sul petitum della domanda avanzata sia con l’atto introduttivo dell’opposizione che nel corso del primo grado di giudizio, laddove la controversia attiene alla causa petendi, cioè ai fatti posti a fondamento della domanda.

In proposito, la Corte d’Appello è stata chiarissima nel rilevare che gli appellanti “con il proposto gravame, hanno fatto valere altri e diversi motivi di irritualità della notifica del decreto ingiuntivo, ovvero la mancanza della firma dell’agente postale che ha provveduto alla consegna dei plichi e l’iter anomalo seguito nella procedura di consegna dei plichi medesimi”, laddove nel primo grado di giudizio era stato dedotto il trasferimento della residenza prima della notificazione del decreto ingiuntivo ed il mancato invio dell’avviso di deposito L. n. 890 del 1982, ex art. 8, comma 2, (deduzioni entrambe superate dal primo giudice, anche perchè il decreto ingiuntivo era stato ritirato presso l’ufficio postale dal padre dei G. e perchè il trasferimento della residenza risultava avvenuto dopo la notificazione del decreto).

2.2.- Contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, non si tratta affatto di diverse “argomentazioni a sostegno della irregolarità della notifica”, che avrebbero potuto essere dedotte per la prima volta con l’atto di appello. Si tratta, come detto, dei fatti costituenti le ragioni della domanda di dichiarazione di nullità o di inefficacia della notificazione, la cui modifica comporta la novità della causa petendi.

Orbene, costituisce domanda nuova, non proponibile per la prima volta in appello, quella che, alterando anche uno soltanto dei presupposti della domanda iniziale, introduca una “causa petendi” fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, inserendo nel processo un nuovo tema di indagine, sul quale non si sia formato in precedenza il contraddittorio. (così Cass. n. 8842/13).

Evidente è la novità dei fatti storici (firma dell’agente postale ed iter anomalo nella consegna dei plichi) che la Corte d’appello ha rilevato rispetto ai fatti dedotti in primo grado (spostamento della residenza e mancanza dell’avviso di deposito); con evidente palese violazione del contraddittorio, essendo detti fatti del tutto estranei ai temi di indagine del primo grado di giudizio.

2.3.- Risultano vani gli sforzi dei ricorrenti volti a dimostrare che detti fatti sarebbero stati oggetto di contraddittorio anche dinanzi al Tribunale.

E’ vero che, così come sostenuto in ricorso, la domanda iniziale è stata modificata dagli opponenti a seguito della produzione, da parte della opposta, dapprima delle copie e poi degli originali della documentazione concernente la notificazione del decreto ingiuntivo.

Tuttavia, non di tale modificazione della domanda iniziale (di certo consentita, anche alla stregua della sentenza a S.U. n. 12310/15) si discute, ma piuttosto di quella che, come detto, si è venuta a determinare nel passaggio tra il primo ed il secondo grado di giudizio.

I fatti posti a fondamento dei motivi di appello ben avrebbero potuto essere posti a fondamento delle doglianze degli opponenti già dopo la produzione delle copie del decreto ingiuntivo notificato e degli avvisi di ricevimento dei pieghi postali, a maggior ragione dopo la produzione degli originali.

Poichè non risulta affatto che ciò sia accaduto, si propone il rigetto del primo motivo.

3.- Col secondo motivo di ricorso si deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla richiesta di prova testimoniale”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Dal momento che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18 marzo 2014, si applica l’art. 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012, che consente esclusivamente la censura di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

La norma va interpretata nel senso che “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, art. 174 c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (così Cass. S.U. n. 8053/14).

Il secondo motivo non risponde ai requisiti richiesti dalla norma, così come intesi da questa Corte, ed è perciò inammissibile.

4.- Col terzo motivo si deduce “omesso esame circa un finto decisivo per il giudizio in ordine all’omesso esame dei motivi di opposizione a precetto ed agli atti esecutivi (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

I ricorrenti lamentano che sia il Tribunale di Cosenza che la Corte d’Appello di Catanzaro non avrebbero considerato i motivi di opposizione a precetto ed agli atti esecutivi che sarebbero stati avanzati ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. (in quanto entrambi i giudici avrebbero considerato soltanto l’art. 650 c.p.c.).

4.1.- Il motivo è inammissibile, essendo errato il riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 (contenuto in rubrica e ripetuto nell’illustrazione), alla stregua del principio per il quale “il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che,faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge” (Cass. S.U. n. 17931/13).

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso.”.

La relazione è stata notificata come per legge.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto della relazione.

La memoria dei ricorrenti non offre argomenti per superare la proposta del relatore.

Il ricorso va perciò rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, poichè il controricorso risulta invalidamente notificato presso la cancelleria di questa Corte, invece che presso l’indirizzo di PEC indicato nel ricorso (nè la parte controricorrente ha dedotto motivi di irregolarità di siffatta indicazione) ed il procuratore dell’I.FI.M. non è nemmeno comparso alla camera di consiglio, sicchè non vi è attività difensiva rilevante ai fini delle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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