Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3104 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.06/02/2017),  n. 3104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26722-2015 proposto da:

F.D.L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato GIULIO SIMEONE,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

K.D., elettivamente domiciliato in ROMA, TEULADA 52,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO GABRIELLI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2138/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.D.L.C. ricorre affidandosi a 5 motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma, n. 2138 del 2 aprile 2015 che ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di locazione dedotto in lite per spirare del termine finale e condannava il K. al rilascio dell’immobile.

Resiste con controricorso K.D..

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate. Il ricorrente ha depositato memoria.

3. Con il primo motivo di ricorso il F. denuncia la violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 43 e 44 e l’improcedibilità della domanda formulata dal K., avente ad oggetto la richiesta di restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto al c.d. equo canone per non essere stato esperito il tentativo di conciliazione obbligatorio per legge.

Il motivo è inammissibile. E’ sopravvenuta l’abrogazione delle disposizioni di cui alla L. n. 392 del 1978, artt. 43 e 44 per effetto della L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 89. Pertanto essendo il giudizio introdotto nel 2008 ed in relazione ad un contratto stipulato nel 1992 non possono trovare applicazioni le norme indicate dall’attore.

3.1. Con il secondo e terzo motivo il ricorrente denuncia l’errata interpretazione della L. n. 431 del 1998, artt. 14 e 2 oltre che della L. n. 392 del 1978, art. 79.

I motivi sono infondati.

E’ orientamento pacifico di questa Corte che in tema di locazioni ad uso abitativo, la rinnovazione tacita di un contratto con canone ultralegale, intervenuta successivamente all’entrata in vigore della L. 9 dicembre 1998, n. 431, legittima il conduttore ad esercitare l’azione prevista dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 79onde ottenere l’applicazione del canone cd. equo, determinato ai sensi degli artt. 12 e ss. citata L. n. 392, a decorrere dall’origine del contratto e fino alla sua naturale scadenza, ivi compreso il periodo successivo alla rinnovazione tacita avvenuta nel vigore della L. n. 431 del 1998, con sostituzione imperativa del canone convenzionale ai sensi dell’art. 1339 c.c. (da ultimo Cass. 3596/2015; Cass. 19231/2015; Cass. 12996/2009. Pertanto il giudice del merito non è incorso in alcuno dei vizi denunciati.

4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

Trova infine applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.600,00 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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