Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3209 del 07/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.07/02/2017), n. 3209
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28680/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 78/1/2013, emessa il 30/09/2013, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il
18/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Molise indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile, per mancata notifica dell’appello ad Equitalia Serit spa, l’impugnazione proposta dall’ufficio contro la sentenza di primo grado con la quale era stata annullata la cartella notificata a C.A..
Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
In assenza della cartolina di ricevimento del ricorso per cassazione inviato alla parte intimata, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017