Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3326 del 08/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 08/02/2017, (ud. 24/06/2016, dep.08/02/2017),  n. 3326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14096-2010 proposto da:

P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato GREGORIO TROILO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BONINO delega a margine;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la decisione n. 372/2009 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

VENEZIA, depositata il 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del 1^ e 2^

motivo di ricorso, rigetto nel resto motivi 3^, 4^ e 5^.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.T. ha proposto ricorso per cassazione, con cinque motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale che, accogliendo l’impugnazione dell’Agenzia e in riforma della decisione di secondo grado, a sua volta confermativa di quella del primo giudice, riaffermava – dichiarando comunque non dovute le sanzioni – la legittimità dell’avviso di accertamento, emesso con atto notificato il 6 dicembre 1989 nei confronti del fratello P.A. (nato il (OMISSIS)), poi deceduto il (OMISSIS), ed avente ad oggetto maggior imponibile irpef ed ilor derivante, ai sensi del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 76 dalla cessione di terreno lottizzato avvenuta il 14 e registrata il 16 maggio 1984.

L’Agenzia delle entrate si è costituita senza depositare controricorso, limitandosi ad intervenire all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi di ricorso, corredati da idonei quesiti di diritto, la ricorrente – denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 27, comma 3, art. 31, comma 2, art. 32 bis, e del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., comma 2” nonchè “nullità della sentenza e del procedimento”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – censura la sentenza impugnata, in quanto pronunciata, in sua assenza, all’esito di udienza di discussione preventivamente non comunicatale.

A fondamento delle doglianze la ricorrente rileva, con ben specifici riferimenti agli atti di causa, che – instauratosi il giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale, con atto notificato, il 14 ottobre 1995, nei diretti confronti del fratello – l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, per il giorno 16 aprile 2009, è stato inviato dalla segreteria della Commissione centrale, ad oltre dieci anni dalla morte del contribuente, agli “eredi di P.A.” all’indirizzo di “via (OMISSIS)”, indirizzo privo di qualsiasi collegamento, non solo con il luogo di domicilio o di residenza di essa ricorrente, ma anche con il luogo di domicilio o di residenza del defunto (ubicato, in base alle risultanze processuali, in via (OMISSIS)).

Per l’evidente stretta connessione, gli indicati motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente.

Al riguardo, occorre premettere che, ai sensi della disposizione transitoria di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 75, comma 1, alla presente controversia si applica la disciplina del previgente “contenzioso tributario”, contenuta del D.P.R n. 636 del 1972.

Ciò posto, va in primo luogo rilevato che, ai sensi del D.P.R n. 636 del 1972, art. 27, coma 3, la data di fissazione della decisione davanti alla Commissione tributaria centrale deve essere comunicata alle parti, dalla segreteria, almeno sessanta giorni prima, e che l’omissione di tale comunicazione comporta la violazione del contraddittorio e, conseguentemente, la nullità della decisione successivamente emessa (cfr. Cass. n. 416 del 1991, n. 4286 del 1981, n. 3289 del 1981). Deve poi considerarsi che l’avvenuta comunicazione della fissazione dell’udienza di discussione “agli eredi di P.A.” all’indirizzo di (OMISSIS) non soddisfa le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 31, comma 3, essendo stata eseguita a ben oltre un anno dalla morte del contribuente (in realtà ad oltre dieci anni dall’evento) e nemmeno, alla luce delle non contrastate affermazioni della ricorrente, presso il di lui domicilio eletto o la di lui residenza dichiarata.

In base agli esposti rilievi – non emergendo e nemmeno essendo stata prospettata la tempestiva esecuzione della comunicazione con diversa modalità – le doglianze in rassegna devono ritenersi fondate e vanno accolte. Il loro accoglimento comporta, peraltro, l’assorbimento degli altri motivi di ricorso, che, tutti, censurano la decisione impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la fondatezza della pretesa fiscale oggetto del contestato accertamento.

La sentenza impugnata va dunque cassata e la causa va rinviata, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Veneto.

PQM

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

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