Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3375 del 08/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 08/02/2017, (ud. 03/11/2016, dep.08/02/2017),  n. 3375

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10676-2011 proposto da:

M.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VIGGIANO 30, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO DANZA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA ALIPRANDI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENEL PRODUZIONE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratrice di ENEL

S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SILVIA MICHELA CASTRONOVO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1105/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/12/2010 R.G.N. 673/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato GENTILE GIOVANNI GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Torino confermò la decisione del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata da M.C., dipendente di Enel s.p.a. (cui era succeduta Enel Produzione s.p.a.), diretta ad ottenere il riconoscimento in suo favore di una somma a titolo di incidenza sull’indennità di anzianità e sul TFR delle maggiorazioni per lavoro straordinario continuativamente percepite nel corso del rapporto di lavoro.

2. La statuizione si fondava sull’accoglimento dell’eccezione di prescrizione formulata dalla società. Specificamente, con riferimento alle pretese maturate al termine del rapporto (31/11/1992), il ricorrente aveva prodotto tre raccomandate atte a valere quali atti interruttivi, risalenti al 27/3/1996, al 12/3/2001 e al 3/3/2006. La seconda raccomandata risultava inviata a Enel s.p.a., compartimento di (OMISSIS), Ufficio del personale, in (OMISSIS), senza che nell’avviso di ricevimento risultasse apposto alcun timbro attestante il ritiro da parte del soggetto destinatario della comunicazione. Nel contempo, dalla visura camerale prodotta in giudizio risultava che a far data dal 30/9/1999 era stata chiusa l’unità locale di (OMISSIS). Dalle indicate risultanze la Corte territoriale evinceva che la lettera 12/3/2001 inviata ad Enel s.p.a all’indirizzo suindicato non poteva assumere la valenza di atto interruttivo della prescrizione, rimanendo irrilevante l’avvenuta ricezione a fronte del rilievo in forza del quale l’atto interruttivo, per essere efficace, deve essere indirizzato alla sede sociale legale o effettiva anche secondaria. La Corte disattendeva, altresì, le argomentazioni del M. volte a valorizzare il dato dell’effettiva conoscenza dell’atto, fondate sul rilievo che tramite la società con sede in (OMISSIS) (Enel distribuzione s.p.a.) l’atto di messa in mora avrebbe comunque raggiunto Enel s.p.a. Osservava in proposito la Corte d’appello che il percorso argomentativo, in sè condivisibile, non poteva essere seguito per l’inammissibilità delle produzioni documentali a sostegno, essendo state le medesime introdotte tardivamente solo con l’appello. Conseguentemente il termine prescrizionale doveva ritenersi maturato, non essendo intervenuto alcun valido atto interruttivo nell’intervallo di tempo intercorso tra le due citate comunicazioni del 27/3/1996 e del 3/3/2006.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il M. con unico articolato motivo. La società resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unica doglianza il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 347 c.p.c., art. 2943 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 3, nonchè dell’art. 1335c.c. con particolare riferimento all’effettiva ricezione dell’atto interruttivo della prescrizione e della conseguente concreta conoscenza dell’interruzione della prescrizione. Rileva che erroneamente è stata ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione, poichè è idoneo a interrompere la prescrizione qualsiasi atto che valga a mettere in mora il debitore, senza particolare modalità di trasmissione. Assume che, in contrasto con la tesi della controparte, secondo la quale la raccomandata non era mai giunta al destinatario, alcuni documenti prodotti unitamente con l’appello erano dimostrativi della conoscenza della raccomandata da parte della società. Osserva che erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto inammissibili le produzioni documentali a sostegno dell’assunto, sul rilievo della novità e non ammissibilità in appello delle medesime. Rileva che l’orientamento della Corte di legittimità era nel senso di ritenere che le preclusioni e decadenze siano comminate per la deduzione tardiva delle sole prove costituende e non anche delle produzioni documentali.

2. Il motivo è infondato e va rigettato. Ve premesso che, in base all’interpretazione della giurisprudenza di legittimità “nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l’ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d’ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per “indispensabilità” delle nuove prove ad una loro “influenza causale più incisiva” rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto “rilevanti”, ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito “necessario” della controversia” (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 13353 del 26/07/2012, Rv. 624050). Ciò posto, deve rilevarsi, in conformità a Cass. n. 8700 del 10/2/2015, che nel rito del lavoro l’acquisizione di nuovi documenti o l’ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello “rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un’espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato (Cass. 9 gennaio 2007, n. 209)”. Pertanto, non avendo i giudici di merito ritenuto indispensabili ai fini della decisione i documenti in questione, tale determinazione resta insindacabile nella sua discrezionalità.

3. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA