Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3522 del 09/02/2017
Cassazione civile, sez. II, 09/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.09/02/2017), n. 3522
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4949-2012 proposto da:
ECM SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 22, presso lo studio dell’avvocato SERGIO LEONARDI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO UBALDI;
– ricorrente –
contro
SELECTRA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. SECCHI 4,
presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI STEFANELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO STEFANELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1102/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 16/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/12/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO GUIDO;
udito l’Avvocato LEONARDI Sergio, difensore della ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato STEFANELLI Antonio, difensore del resistente che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IACOVIELLO FRANCESCO MAURO che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte;
Rilevato che:
La Corte d’Appello di Firenze con la sentenza impugnata ha dichiarato l’improcedibilità della domanda proposta da ECM spa contro Electra srl, sul rilievo della natura processuale della L. n. 192 del 1998, art. 10, con la conseguente applicabilità di detta norma al rapporto negoziale intercorso tra le parti, nonostante il contratto di appalto fosse stato dalle stesse concluso in data anteriore all’entrata in vigore della legge citata.
La ECM spa, con l’unico motivo di ricorso, ha denunziato la violazione di legge della sentenza impugnata, limitandosi a dedurre l’ inapplicabilità del citato art. 10 alla controversia in esame, in quanto il contratto era stato concluso in data anteriore, contestando solo nella memoria ex art. 378 c.p.c., e dunque tardivamente (Cass. Ss. Uu. 11097/2006; Cass. 3471/2016), che dall’inosservanza della citata disposizione derivasse, in ogni caso, l’improcedibilità della domanda.
Considerato che la questione della sanzione derivante dal mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla L. n. 192 del 1998, art. 10, è rilevabile d’ufficio, afferendo alla qualificazione di un determinato adempimento procedurale (nel caso di specie omesso) come condizione di procedibilità della domanda, e che la stessa non è stata oggetto di trattazione nei gradi di merito, nè nel presente giudizio, se non nella memoria depositata dalla ricorrente ex art. 378 c.p.c..
E’ dunque necessario ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3, assegnare al signor P.G. ed alle parti un termine di gg. 60 per comunicare le proprie osservazioni sulla questione come sopra indicata.
PQM
Visto l’art. 384 c.p.c.;
Assegna al P.G. ed alle parti termine di gg.60 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria delle proprie osservazioni sulla questione della sanzione dell’improcedibilità, quale conseguenza del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui alla L. n. 192 del 1998, art. 10.
Si comunichi al P.G. sede ed alle parti.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017