Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3938 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 06/10/2016, dep.14/02/2017), n. 3938
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21335-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2142/18/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, emessa il
23/01/2014 e depositata il 26/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA. VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.
1. In fattispecie relativa a diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis per Irpef ed Irap 1998, l’Agenzia delle entrate lamenta la “violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, per avere la C.T.R. erroneamente negato che “la definizione prevista dalla L. 289 del 2002, art. 9 bis può ritenersi perfezionata solo dopo il pagamento integrale delle rate”.
2. Il ricorso è inammissibile, poichè l’amministrazione ricorrente – nonostante apposita segnalazione nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. – non ha dato prova del perfezionamento della notifica (Cass. s.u. n. 627/08); dalle celate in calce al ricorso si rileva solo la spedizione a mezzo posta al contribuente (presso residenza e domicilio eletto).
3. In assenza di difese dell’intimato, le spese restano a carico del ricorrente che le ha anticipate. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poichè per l’amministrazione ricorrente opera il meccanismo della prenotazione a debito delle spese (Cass. s.u. n. 9338/11; Cass. ord. nn. 1778/16, 2035/16 e 18893/16).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017