Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27449 del 09/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27449 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 26678-2010 proposto da:
FAENZA ANTONIO, TRAVERSA MARIA, DI MARTINO VINCENZO,
ESPOSITO GIUSEPPE, BASILEO PAOLO ANTONIO, SQUEGLIA
CLEMENTE, MONACO CIRO, MANFREDI CIRO, IPPOLITO NICOLA,
PINTO LUDOVICO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato
2013
3108

PONTESILLI FABIO, rappresentati e difesi dall’avvocato
IOSSA ENRICO, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I

Data pubblicazione: 09/12/2013

DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE

PUBBLICA

97095380586, in persona del legale rappresentante

C.F.

2,52

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato MASSAFRA
PAOLA, che lo rappresenta e difende giusta delega in

– controricorrentE

avverso la sentenza n. 5021/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 09/08/2010 r.g.n. 8786/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato MASSAFRA PAOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

atti;

RG 26678-10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

‘La Corte di Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado,
rigettava la domanda dei lavoratori in epigrafe proposta nei confronti

dipendenti delle Ferrovie dello Stato, avente ad oggetto il computo nella
retribuzione loro spettante del controvalore delle c.d. concessioni di
viaggio.

A base decisum la Corte del merito poneva, tra l’altro, il rilievo secondo
il quale non risultava provato che i lavoratori in causa, al momento del
transito presso altra amministrazione,avevano già maturato il diritto a
pensione.

Le parti soccombenti propongono ricorso per cassazione fondato su tre
censure.

Resiste con controricorso l’INPDAP che deposita memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura, denunciandosi violazione degli artt. 5 del DPCM n.325
del 1988, 8 del DM n. 73/T del 1987, 2099 cc, 27 del CCNL 1987/1989, 69 del
CCNL 1990/1992 e della circolare del Ministero delle Finanze n.326 e del 23
dicembre 1997 in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 cpc, si assume che le
concessioni di viaggio hanno carattere retributivo e vengono corrisposte
indistintamente a tutti i dipendenti.

1

dell’INPDAP, presso cui erano transitati, a seguito di mobilità, quali

Con il secondo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli
artt. 5 del DPCM n.325 del 1988, 8 del DM n. 73/T del 1987, 2099 cc, 27 del
-CCNL 1987/1989, 69 del CCNL 1990/1992 e della circolare del Ministero delle

Finanze n.326 e del 23 dicembre 1997 in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360
cpc, si sostiene che la Corte del merito non ha tenuto conto che la domanda

Ferrovie dello Stato, ma nei confronti del datore di lavoro presso il quale
i lavoratori erano transitati.

Con la terza censura, allegandosi violazione degli artt. 5 del DPCM n.325
del 1988, 8 del DM n. 73/T del 1987, 2099 cc, 27 del CCNL 1987/1989, 69 del
CCNL 1990/1992 e della circolare del Ministero delle Finanze n.326 e del 23
dicembre 1997 in relazione ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 cpc, si critica la
sentenza impugnata per aver in essa la Corte del merito ritenuta non
provata la data di assunzione presso le Ferrovie e quella del disposto
trasferimento nei ruoli dell’INPDAP, tanto emergendo, invece, dai fascicoli
personali dei lavoratori.
Le censure, che per la loro stretta connessione logico-giuridica vanno
tratte unitariamente, sono infondate alla luce di ultradecennale
giurisprudenza conforme di questa Corte, avallata nel 2010 anche delle
Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 21 giugno 2010 n. 14898, secondo
cui in materia di procedure di mobilità nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni, il D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, art. 5, nel prevedere,
al secondo comma, che il dipendente conserva, ove più favorevole, il
trattamento economico in godimento all’atto del trasferimento mediante
l’attribuzione

ad personam della differenza, non si riferisce a qualsiasi
2

è stata proposta non nei confronti dell’ex datore di lavoro ossia le

vantaggio economico, ma solo alle voci retributive certe, predeterminate e
di necessaria erogazione (cui corrisponde, ai sensi del D.P.C.M. n. 428 del
-1989, l’obbligo dell’ente di provenienza di trasferire i relativi fondi
all’ente di nuova destinazione); pertanto, in caso di procedure di mobilità
riguardanti dipendenti delle Ferrovie dello Stato, non può essere

di cui il dipendente abbia fruito anteriormente al trasferimento,
trattandosi di benefici, comunque connessi alle particolari caratteristiche
e modalità della prestazione svolta presso l’ente di provenienza, la cui
conservazione, a carico delle Ferrovie dello Stato (ora società per azioni),
è comunque limitata, secondo la disciplina contrattuale successiva al
processo di delegificazione introdotto dalla L. n. 210 del 1985 (art. 69
c.c.n.l. 1990-1992; accordo sindacale 15 maggio 1991), ai dipendenti che, al
momento del trasferimento, abbiano maturato il diritto a pensione ( fra le
tante V.Cass. 3 dicembre 1997 n.12286, Cass. 6 marzo 1999 n.1916, Cass. 22
maggio 2000 n. 6663, Cass. 26 luglio 2000 n. 9819 e Cass. 18 aprile 2002 n.
5590, Cass. 21 luglio 2010 n.17094 e Cass. 21 gennaio 2013 n. 1319 tutte
riguardanti domande proposte nei confronti del nuovo datore di lavoro).
Di conseguenza non essendo contestato che all’atto del passaggio

ex DCPM

dei lavoratori in causa ad altra Amministrazione gli stessi non avevano
perfezionato il diritto al trattamento pensionistico- presupposto per il
riconoscimento del beneficio in questione- non poteva loro essere
riconosciuto il mantenimento di detto beneficio, ovverosia del relativo
controvalore.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

3

considerato il vantaggio economico derivante dalle concessioni di viaggio,

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e pone a carico dei ricorrenti le spese del
giudizio di legittimità liquidate in C 100,00 per esborsi, oltre C 5000,00
per compensi ed oltre accesseidi legge.

Il Presidente

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 novembre 2013

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