Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3973 del 14/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.14/02/2017), n. 3973
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29825-2015 proposto da:
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del
suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA,
che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli
avvocati RENATE VON GUGGENBERG, MICHELE PURRELLO, CRISTINA BERNARDI
SPAGNOLLI e STEPHAN BEIKIRCHER giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
WURZA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAISIELLO 55,
presso lo STUDIO LEGALE SCOCA, rappresentata e difesa unitamente e
disgiuntamente dagli avvocati CHIARA CACCIAVILLANI e IVONE
CACCIAVILLANI giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
B.L.S. – BUSINESS LOCATION SUD TIROL ALTO ADIGE A.G., S.P.A.;
– intimata –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO DI TRENTO SEZIONE
DISTACCATA DI BOLZANO, emessa l’8/04/2015 e depositata il
18/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Collegio ritiene opportuno esaminare in udienza pubblica la rilevante questione della delimitazione del disputatum nel giudizio di opposizione alla stima, a seguito dell’offerta pubblica di una somma che non sia stata accettata dall’espropriato, in mancanza di specifici precedenti.
PQM
Rinvia la causa all’udienza pubblica della prima sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 20 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017