Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3771 del 14/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 14/02/2017, (ud. 18/11/2016, dep.14/02/2017),  n. 3771

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 686-2014 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS) in persona del suo Procuratore,

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS SCPA (OMISSIS) in persona del Dott.

P.V. e Dott. D.G., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO

FEDELI, rappresentate e difese dall’avvocato STEFANO CARNEVALE

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, giusta fusione per incorporazione nella

FONDIARIA SAI SPA, della UNIPOL ASSICURAZIONI SPA e della MILANO

ASSICURAZIONI SPA (la quale a sua volta aveva incorporato la SASA

ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA CONCILIAZIONE, 44, presso lo studio dell’avvocato CARLA

SILVESTRI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale

notarile; GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA (già NUOVA TIRRENA SPA), in

persona del suo legale rappresentante e procuratore speciale dott.

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI, rappresentata e difeso

dall’avvocato ERASMO AUGERI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

IMPLE COSTRUZIONI SRL, M.M., F.C.,

V.A., P.F., V.A.L.,

V.C., AUTOSKANDIA SRL, RIUNIONE ADRIATICA SICURTA’ RAS SPA,

T.E., SAI SPA DIREZIONE BROKERS, C.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3656/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito l’Avvocato STEFANO CARNEVALE;

udito l’Avvocato GIUSEPPE GRAZIOSI per delega;

udito l’Avvocato CARLA SILVESTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento dei primi cinque

motivi di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno (OMISSIS) si verificava un sinistro stradale sulla strada statale (OMISSIS) all’altezza del bivio di (OMISSIS) in cui rimanevano coinvolti quattro autoveicoli: l’Alfa Romeo 90 di proprietà di F.C., condotta dal marito V.F., deceduto per le conseguenze riportate nel sinistro ed assicurata con la compagnia Nuova Tirrena; la Fiat Uno, di proprietà e condotta da T.E., assicurata con la compagnia Lavoro & Sicurtà; la Fiat Bravo di proprietà della società Imple Costruzioni e condotta da M.M., nella quale era trasportata C.P., veicolo assicurato con la SASA Assicurazioni; la Volvo V40 di proprietà della società Autoskandia, condotta da I.P. e assicurata con Assitalia Assicurazioni.

Da tale sinistro erano derivati un processo penale a carico di T., I. e M., definito con due sentenze e tre procedimenti civili, tutti riuniti, nell’ambito dei quali erano state prese in esame le domande risarcitorie, quelle riconvenzionali e le posizioni di alcuni interventori.

Con sentenza n. 168 del 2005 il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il concorso di colpa di F.C., proprietaria dell’autovettura Alfa Romeo 90, nella misura del 60% ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 3, della società Autoskandia, proprietaria dell’autovettura Volvo V40 nella misura del 25% ai sensi della medesima disposizione e di M.M., nella residua misura del 15%, quale conducente dell’autovettura Fiat Bravo (art. 2054 c.c., commi 1 e 2) e, in solido con la Imple Costruzioni S.r.l. (art. 2054 c.c., comma 3), proprietaria dell’auto Fiat Bravo condotta M., disponendo il risarcimento dei danni secondo le rispettive quote, dichiarando inammissibili le domande degli interventori e rigettando ulteriori domande.

Avverso tale sentenza hanno proposto appelli principali ed incidentali le compagnie di assicurazioni: Assitalia, sostenendo che la Volvo marciava nella sua corsia, allorchè era stata tamponata dall’auto condotta dal V., come accertato con sentenza emessa dal GUP di Santa Maria C.V, che aveva escluso la responsabilità del conducente della Volvo, I.P.; Nuova Tirrena ha impugnato deducendo la responsabilità esclusiva del conducente della Volvo, che proveniva da una stradina secondaria e non aveva rispettato il segnale di Stop nell’immettersi nella via (OMISSIS), scontrandosi con l’auto condotta da V., assicurato con la Compagnia SASA, nonchè con quella condotta da M.M..

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 12 novembre 2012, ha rigettato gli appelli proposti dalle compagnie di assicurazioni Assitalia e Nuova Tirrena, dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto da Massimiliano M., ritenendo fondato quello incidentale proposto dalla SASA Assicurazioni. Ha rilevato che la decisione del giudice di primo grado era stata adottata sulla base di documentazione non prodotta in appello, ed in, particolare non risultavano in atti: la sentenza n. 1282 del 2001 emessa, in sede penale, dal GUP presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di M. e I.; gli allegati al rapporto redatto dai Carabinieri della stazione di Baia Domizia; la relazione di consulenza tecnica espletata su incarico del Pubblico Ministero; la relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio di primo grado; infine, risultava priva di attestazione del passaggio in giudicato la sentenza n. 1281 del 2001 emessa dal medesimo GUP nei confronti di T.E..

Sulla base di tali elementi, ritenendo sussistente un onere dell’appellante di produrre o ripristinare i documenti su quali fonda il proprio gravame ed in difetto di elementi certi sulla base dei quali ricostruire il sinistro e le rispettive responsabilità, la Corte territoriale, in applicazione della norma residuale che prevede la presunzione di pari responsabilità dei conducenti della Volvo e dell’Alfa Romeo, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2 ha riconosciuto la fondatezza della domanda risarcitoria proposta da F.C., V.A. e P.F. (genitori di V.) nella misura del 50% e quella proposta da Autoskandia Srl nei confronti della F. e dall’assicuratore Nuova Tirrena, nella medesima misura, escludendo la responsabilità di M.M., disponendo le necessarie restituzioni e liquidando, conseguentemente le spese di lite.

Avverso la sentenza della Corte di merito di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi, il difensore della società Generali Italia S.p.A, già INA Assitalia Assicurazioni della responsabilità civile per l’autovettura Volvo V40, condotta da I. e di proprietà della società Autoskandia.

Hanno resistito con controricorso la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., giusta fusione per incorporazione nella Fondiaria SAI che aveva, a sua volta incorporato la compagnia SASA Assicurazioni, che garantiva l’autovettura Fiat Bravo, di proprietà della società Imple Costruzioni, condotta da M., nonchè la società Grupama Assicurazioni S.p.A, già Nuova Tirrena S.p.A, che garantiva l’autovettura Alfa Romeo 90, di proprietà della F. e condotta dal defunto marito V..

Generali Italia, e UnipolSai hanno depositato memorie.

Unipolsai si è costituita con nuovo procuratore speciale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo, secondo e terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 165, 166 e 169 codice di rito e degli artt. 72, 73, 74, 76 e 77 disp. att. c.p.c..

La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del contenuto e dell’efficacia della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1282 del 2001, del contenuto della consulenza tecnica di ufficio (profilo oggetto del secondo motivo), degli allegati al rapporto redatto dai Carabinieri della stazione di Baia Domizia e della consulenza tecnica disposta nel corso delle indagini preliminari, su incarico del Pubblico Ministero, in violazione della legge, poichè i documenti risultavano ritualmente depositati, rispettivamente, nel giudizio di primo grado e, nuovamente depositati, in quello di appello, come riconosciuto nella sentenza, con riferimento al foliario dei documenti di secondo grado n. 7 ovvero, comunque, presenti nel fascicolo di ufficio. La mancanza di tali atti dal fascicolo di ufficio non può essere ascritta alla parte appellante, per cui il giudice avrebbe dovuto disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria e, in caso di esito negativo, concedere un termine alla parte per la ricostruzione parziale del proprio fascicolo, come affermato da giurisprudenza costante.

Quarto motivo.

Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 codice di rito ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Il giudice di secondo grado avrebbe omesso di trarre elementi di prova dalle circostanze di fatto contenute nella sentenza n. 1281 del 2001, pronunziata dal GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, poichè la decisione era priva dell’attestazione del passaggio in giudicato, omettendo di considerare che, anche in assenza di giudicato, il giudice civile avrebbe potuto fondare il proprio giudizio sulle circostanze acquisite in sede penale ai sensi dell’art. 116 codice di rito.

Quinto motivo.

Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 codice di rito e artt. 2043, 2054, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

La Corte d’Appello, non incorrendo nelle violazioni oggetto dei precedenti motivi avrebbe potuto ritenere accertata la corretta dinamica, la velocità dei veicoli, la localizzazione dei danni e l’ammontare degli stessi.

Sesto motivo.

Violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 codice di rito e artt. 2043, 2054, 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

La corretta applicazione delle norme sopra indicate avrebbe consentito alla Corte territoriale di accertare il tamponamento verificatosi e la velocità non congrua del veicolo condotto da V. e ciò anche senza esaminare i documenti oggetto dei primi quattro motivi di ricorso, in quanto già dal verbale dei Carabinieri, anche privo degli allegati, emergeva la dinamica. Inoltre, in applicazione del principio della non contestazione, riferibile alla posizione dell’assicuratore del V., (Compagnia Nuova Tirrena) la Corte territoriale avrebbe potuto ritenere provato l’avvenuto tamponamento e la conseguente presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del conducente dell’auto tamponante.

Settimo motivo.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 codice di rito e artt. 2043, 2054, 2697, 2727 e 2729 c.c. nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

La Corte territoriale ha erroneamente negato il concorso di colpa di M., ritenendo provato che l’urto tra l’autovettura Alfa Romeo e il veicolo Fiat Bravo, condotto da quest’ultimo, si era verificato all’interno della corsia da questi percorsa; ciò avrebbe reso irrilevante il profilo della velocità elevata tenuta dal M., il quale non avrebbe potuto fare nulla per evitare il sinistro. Il ricorrente rileva la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, da un lato ribadisce che la ricostruzione della dinamica può essere effettuata sulla base di un non completo materiale probatorio, mentre dall’altro ritiene provata la localizzazione del punto d’urto, senza individuare gli elementi probatori sulla base dei quali la Corte territoriale ha ritenuto dimostrata l’invasione di corsia. In ogni caso, anche tale circostanza non comporta la responsabilità esclusiva del conducente che ha oltrepassato la propria mezzeria poichè, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, è necessario verificare che nessuna colpa possa essere attribuita al comportamento dell’altro conducente, non essendo dispensato il giudice dal verificare anche il comportamento di quest’ultimo.

Ottavo motivo.

Nullità della sentenza o del procedimento e violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 codice di rito e art. 2907 c.c..

Il ricorrente lamenta che, pur in assenza di gravame sul punto, il giudice di secondo grado ha riformato la sentenza impugnata, con riferimento al provvedimento di condanna della compagnia Assitalia (oggi Generali), elevando la misura del risarcimento, dal 25%, al 50%. In particolare, i danneggiati, F., P. e V., rimasti contumaci nel giudizio di appello, non avevano interposto alcun gravame avverso la sentenza di primo grado, con conseguente erroneità del provvedimento impugnato di modificazione delle quote di responsabilità e dei conseguenti provvedimenti di condanna della compagnia di assicurazione.

I primi cinque motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della stretta connessione delle questioni, sono fondati.

Infatti, per il primo motivo, le doglianze riguardano l’efficacia processuale della sentenza penale n. 1282 del 2001 del GUP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che risulta depositata nel fascicolo di primo grado, come documento 4 e 5 e depositata nel fascicolo di secondo grado, come documento n. 7, ma non rinvenuta dalla Corte d’Appello; il secondo motivo, riguarda il mancato rinvenimento della consulenza tecnica di ufficio, redatta dal consulente G.R., mentre il terzo motivo involge gli allegati al rapporto redatto dai Carabinieri della Stazione di Baia Domizia, che, invece, non sono atti, nonchè il mancato rinvenimento della consulenza del Pubblico Ministero predisposta in sede di indagini preliminari dall’Ing. M.A.. Il quarto motivo riguarda l’efficacia, nel giudizio civile, della sentenza penale non passata in giudicato.

Il ricorrente ha ritualmente provveduto a richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e ha individuato, attraverso il contenuto del quinto motivo, la rilevanza degli stessi ai fini di una decisione diversa, rilevando che la Corte territoriale, se non avesse violato le norme processuali sopra individuate, avrebbe potuto acclarare, in concreto, la corretta dinamica, la velocità dei veicoli, la localizzazione dei danni e l’ammontare degli stessi.

Le questioni prospettate vanno risolte sulla base del consolidato principio secondo cui le carenze organizzative dell’ufficio giudiziario, così come gli errori dei funzionari ad esso addetti, non possono comportare alcuna conseguenza pregiudizievole per le parti del processo. Da ciò discende la censurabilità della sentenza con la quale il giudice territoriale, rilevata la mancanza del fascicolo d’ufficio dei predetti documenti rilevanti, abbia adottato una decisione fondata sul residuale criterio di presunzione di pari responsabilità.

Tale principio opera certamente con riferimento alla consulenza tecnica di ufficio, inserita del fascicolo di ufficio di primo grado e non rinvenuta dalla Corte territoriale per fatti imputabili al difetto di organizzazione e di vigilanza della Cancelleria, poichè tali carenze organizzative non possono determinare conseguenze pregiudizievoli per le parti del processo (Sez. 3, Sentenza n. 12223 del 17/07/2012, Rv. 623295).

Analoghe valutazioni vanno estese al mancato reperimento alla perizia redatta dal consulente del Pubblico Ministero nell’ambito del procedimento penale e agli allegati alla relazione predisposte dai Carabinieri di Baia Domizia, limitatamente alle ipotesi in cui tali atti siano stati acquisiti d’ufficio, eventualmente ai sensi dell’art. 213 c.p.c..

Infine, per quanto riguarda la copia delle due sentenze penali emesse del GUP di Santa Maria Capua Vetere il giudice del rinvio dovrà verificare se vi sia stato il ritiro del fascicolo di parte.

A riguardo, infatti, in virtù del principio dispositivo delle prove di cui all’art. 115 cod. proc. civ., il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di documenti ritualmente prodotti deve presumersi espressione, in mancanza della denunzia di altri eventi, di un atto volontario della parte, che è libera di ritirare il proprio fascicolo al momento della rimessione della causa al collegio (art. 169 c.p.c., comma 2) e di omettere la restituzione di parte dei documenti prima dell’udienza di discussione (Sez. 1, Sentenza n. 12947 del 05/12/1992, Rv. 479912). Pertanto, ove non risulti alcuna annotazione dell’avvenuto ritiro del fascicolo di una parte – che, come il successivo deposito, deve necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l’incartamento processuale – il giudice non può adottare la decisione sulla base di un differente e meno consistente supporto probatorio, per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve ritenere che le attività delle parti e dell’ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e quindi che il fascicolo non sia mai stato ritirato dopo l’avvenuto deposito. Conseguentemente il giudice deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di insuccesso, concedere un termine all’appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo (Sez. L, Sentenza n. 29262 del 12/12/2008, Rv. 605798, Sez. 2, Sentenza n. 8290 del 07/04/2006, Rv. 589313)

Non appare, invece, pertinente la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale (Cass. n. 78 del 2007, n. 28498 del 2005 e n. 6987 del 2003), poichè le fattispecie prese in esame tali decisioni si riferiscono al caso di documenti prodotti in primo grado dalla parte risultata vittoriosa che, in secondo grado, abbia ritenuto di non costituirsi e non depositare nuovamente il fascicolo di parte; correttamente, in tali statuizioni, è stato affermato il principio secondo cui è onere del appellante produrre i documenti mancanti, nell’ipotesi in cui intenda avvalersene in sede di gravame.

Infatti, ove la parte si dolga dell’erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi (non dallo stesso appellante) non depositati in appello, ha l’onere di estrarne copia ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11797 del 09/06/2016 (Rv. 640106), principi già affermati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005 (Rv. 586372).

La fondatezza di tali motivi è assorbente rispetto alle questioni oggetto dei successivi motivi.

Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto con riferimenti ai primi cinque motivi; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che la Corte territoriale con riferimento alla consulenza tecnica di ufficio dovrà disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di insuccesso, concedere un termine alla parte ricorrente per la ricostruzione del fascicolo. Negli stessi termini dovrà provvedere nel caso in cui siano stati acquisiti d’ufficio la perizia redatta in sede penale e gli allegati alla relazione dei carabinieri di Baia Domizia. Infine, dovrà verificare se il fascicolo di parte di Generali Italia, contenente le due sentenze emesse dal GUP presso il Tribunale di Santa Maria C.V. e depositato in primo grado, sia stato ritirato o meno.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2017

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