Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4016 del 15/02/2017
Cassazione civile, sez. lav., 15/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.15/02/2017), n. 4016
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6839/2011 proposto da:
L.T., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA SILVIO PELLICO 36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
TALLADIRA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ROSARIO
BONGARZONE, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5101/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 02/09/2010 R.G.N. 9330/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega orale Avvocato
FIORILLO LUIGI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Roma riteneva legittima l’apposizione del termine al contratto stipulato tra le Poste Italiane spa e L.T. D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2 comma bis, con conseguente conferma del rigetto della domanda della lavoratrice diretta alla trasformazione del primo contratto in un rapporto a tempo indeterminato con ordine di riammissione del lavoratore nel posto di lavoro e diritto al risarcimento del danno. Per la cassazione di tale decisione proponeva ricorso la lavoratrice con plurimi motivi; si è costituita la parte intimata con controricorso. E’ stato depositato atto di rinuncia al ricorso e accettazione al detto atto di rinuncia. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che è stato prodotto atto di rinuncia accettato da controparte, dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla spese.
PQM
La Corte:
Dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017