Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4052 del 15/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 15/02/2017, (ud. 25/01/2017, dep.15/02/2017), n. 4052
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24558/2015 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE
34, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANNELLA, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIUSEPPE PISTONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2742/48/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 20/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
B.L., in persona del suo procuratore generale B.S., ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe resa nei confronti della ricorrente in relazione all’avviso di liquidazione emesso per imposta di registro relativa all’anno 2008.
L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
La censura in ordine alla prospettata nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 e art. 111 Cost., è manifestamente fondata.
La motivazione della sentenza, invero, si riferisce a tutt’altra controversia – diritto al rimborso della maggiore trattenuta IRPEF operata dal sostituto d’imposta sull’indennità di incentivo all’esodo ricevuta nell’anno 2000 – ancorchè l’oggetto della lite riguardasse l’avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro connessa ad una sentenza del Tribunale di Napoli traslativa della proprietà di immobili.
Vertendosi, nel caso di specie, di motivazione insanabilmente affetta da nullità per avere definito il procedimento facendo riferimento, in modo incomprensibile – cfr. Cass. S.U. n. 642/2016 – a diverso contenzioso, non potendo rilevare il riferimento all’avviso di accertamento in seno al dispositivo, in ogni caso reso in assenza di motivazione, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 25 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2017