Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4084 del 16/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.16/02/2017), n. 4084
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15458-2015 proposto da:
B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALBERICO II 4, presso lo studio dell’avvocato DANIELE CUTOLO, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 6862/30/2014, emessa l’1/12/2014, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
17/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA
IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
B.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 6862/30/2014, depositata in data 17/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione dei silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente (esercente l’attività di medico di medicina generale convenzionato con il SSN nonchè di specialista pediatra libero professionista) di rimborso dell’IRAP versata negli anni d’imposta dal 1998 al 2008 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che la sussistenza dell’autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell’IRAP; si evinceva dalla percezione di compensi “elevati”, nonchè dalle quote di ammortamento di beni strumentali e spese relative agli immobili, aventi nel 2001 un’incidenza percentuale del 20%, e dal compensi elargiti a terzi, relativi a prestazioni afferenti alla sua stessa attività professionale.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La ricorrente ha depositato memoria. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
IN DIRITTO
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c).
2. La censura è fondata, con assorbimento del secondo motivo (implicante vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5).
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Quanto poi all’incidenza delle spese per beni strumentali, occorreva verificare se si trattasse o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione. Come affermato di recente da questa Corte (Cass. 547/2016), “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”.
Ora la C.T.R ha dato rilievo, da un lato, all’entità dei ricavi percepiti dal professionista, circostanza questa dei tutto ininfluente, e, dall’altro lato, alla presenza di spese per beni strumentali e per compensi a terzi, senza specificamente valutarne la tipologia e consistenza. Ora, quanto alle spese per compensi a terzi, la ricorrente ha dedotto che si trattava di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito i secondo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R della Lombardia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2017