Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4259 del 17/02/2017
Cassazione civile, sez. II, 17/02/2017, (ud. 13/01/2017, dep.17/02/2017), n. 4259
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7684-2012 proposto da:
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI, (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE
RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3,
presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati LUCIO SOLAZZI, ANTONELLA MICELE;
– ricorrente –
contro
COOP EDIFICATRICE COMPRENSORIALE MURRI, IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE
P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO VENTICINQUE 23,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO URBANI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARCO D’APOTE per proc. spec. del 31/7/2014 rep. n.
560;
– controricorrente –
e contro
B.M., + ALTRI OMESSI
– intimati –
avverso la sentenza n. 207/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 10/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito l’Avvocato Emilia Spiniello con delega depositata in udienza
dell’Avv. Saverio Gianni difensore del ricorrente che deposita
originale atto di rinuncia con accettazione e notifiche;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL
CORE Sergio, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
Fatto
RITENUTO IN DIRITTO
1. Il ricorrente Consorzio, di cui in epigrafe, proponeva ricorso avverso la sentenza n. 207/2011 della Corte di Appello di Bologna.
La sola Cooperativa Murri si costituiva nel presente giudizio con apposito controricorso.
Come da documentazione di cui alla nota di deposito in cancelleria del 12 gennaio 2017 (rinunzia al ricorso e relative notifiche) risulta che entrambe le parti in causa, “a seguito di intese hanno definito la controversia….e sono addivenute alla comune decisone di definire il medesimo a spese integralmente compensate”.
2.- Deve, pertanto e conseguentemente, dichiararsi estinto il processo.
Nulla per le spese.
PQM
LA CORTE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2017