Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4309 del 20/02/2017


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Cassazione civile, sez. un., 20/02/2017, (ud. 07/02/2017, dep.20/02/2017),  n. 4309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato Primo Presidente f. – –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10929/2016 proposto da:

C.I.I.P. – CICLI IMPIANTI INTEGRATI PRIMATI S.P.A., in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANDREA VESALIO 22, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO M.

PALMIERI, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO BRIGNOCCHI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DI NATALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO MARCHETTI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

4503/2015 r.g. del TRIBUNALE di MACERATA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/02/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

uditi gli Avvocati Claudio BRIGNOCCHI e Alberto DI NATALE per delega

dell’avvocato Sergio Marchetti;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha chiesto

dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la C.I.I.P. – Cicli Impianti Integrati Primati spa, quale gestore del servizio idrico integrato per la zona del territorio dell’AATO Marche Sud n. (OMISSIS), adì il tribunale di Macerata per sentir accertare che essa non era tenuta a pagare al Consorzio di Bonifica delle Marche la somma di Euro 183.616,25, richiestale con note del 6.11.15 e del 26.11.15, a titolo di contributi di bonifica per gli anni 2014 e 2015: deducendo, in particolare, essere previsto a carico dei gestori dei servizi idrici integrati, i quali utilizzino i canali consortili come recapito dei propri scarichi provenienti da ogni tipo di insediamento, uno specifico e distinto sistema di determinazione del contributo, fondato su di una convenzione tra Consorzio e soggetto fruitore, tanto che andava qualificata illegittima l’unilaterale pretesa del Consorzio;

a seguito dell’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal convenuto e fondata sull’addotta natura tributaria della pretesa oggetto della controversia, la stessa C.I.I.P. ha allora proposto regolamento preventivo di giurisdizione con ricorso notificato il 27.4.16, sostenendo spettare quest’ultima al giudice ordinario per avere natura di canone – e necessitare così di esclusiva fonte negoziale – il contributo di chi sversa nei canali consortili, a differenza dalla contribuzione di bonifica, invece – essa sì, ma solo essa – di natura pacificamente tributaria;

il Consorzio, resistendo al ricorso, replica per la spettanza della giurisdizione al giudice tributario, dovendo qualificarsi il contributo richiesto come tributo, ai sensi della L.R. Marche n. 13 del 2013, art. 14 e del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 166, commi 3 e 4, quale corrispettivo di un costo di gestione per la manutenzione ordinaria del reticolo idraulico in cui sono scaricate le acque utilizzate dal gestore del servizio idropotabile e così in forza di un presupposto di fatto diverso da quello sottostante al canone di utilizzazione di opere di bonifica previsto dell’art. 6, commi 8 e 9, della richiamata normativa di dettaglio;

il Procuratore Generale, con sua requisitoria scritta del 3-4 agosto 2016, conclude per la declaratoria della giurisdizione del giudice tributario, ritenendo: irrilevante che l’atto a base della controversia, una mera lettera di richiesta, non integri un valido atto di accertamento della pretesa tributaria, incidendo tanto sulla proponibilità della domanda ma non sulla questione di giurisdizione in concreto dispiegata, sulla base dei principi di cui a Cass. Sez. Un. 24011/07 e 20889/06; non pertinente il precedente di Cass. Sez. Un. n. 7101/11, richiamato dalla ricorrente, perchè relativo a canoni determinati all’esito di una procedura negoziata tra il gestore di s.i.i. e il consorzio; decisivo il richiamo, da parte del Consorzio, della L.R. Marche n. 13 del 2013, commi 8 e 9, con configurazione di un modello almeno simile a quello del contributo per la gestione delle opere di bonifica, dovuto, alla stregua di onere reale (art. 860 c.c.), dai soggetti proprietari dei fondi compresi nei consorzi;

per l’adunanza del 07/02/2017, le parti depositano memorie e, in particolare, la resistente produce giurisprudenza di merito a sostegno della propria tesi sulla giurisdizione del giudice tributario.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

non rileva ai fini della decisione del presente regolamento la valutazione della proponibilità della domanda in ragione dell’attualità e concretezza dell’interesse ai sensi dell’art. 100 c.p.c., ed in considerazione delle caratteristiche della concreta manifestazione della pretesa del Consorzio di Bonifica: tale valutazione va rimessa – e perciò lasciata qui impregiudicata – al giudice cui è riconosciuta la giurisdizione, essendo a quegli istituzionalmente riservata (Cass. Sez. U. 01/07/1981, n. 4256, con riferimento alla sussistenza originaria) la preliminare verifica dell’interesse ad agire;

ciò posto, la fattispecie è regolata dai principi già enunciati dal precedente richiamato dalla ricorrente (Cass. Sez. U. ord. 29/03/2011, n. 7101), confermato dalla giurisprudenza successiva (Cass. Sez. U. ord. 26/03/2014, n. 7178), cui può farsi integrale richiamo ed anzi diretta applicazione alla fattispecie;

in base a quei principi occorre invero distinguere, generalizzando dal contesto normativo lì esaminato e relativo alla realtà della Regione Lazio, tra contributi dovuti dai proprietari – che obbligatoriamente fanno parte del consorzio per essere i loro fondi compresi nel perimetro consortile e traggono benefici dalle strutture di quello – e somme dovute da coloro che, pur non essendo proprietari di fondi compresi nel perimetro consortile, nondimeno utilizzano i canali consortili come recapito dei propri scarichi provenienti da insediamenti abitativi od industriali esterni;

in tale quadro, solo le controversie sui primi vanno ricondotte, in virtù della confermata loro natura di oneri reali gravanti sul fondo, alla giurisdizione delle commissioni tributarie (ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come novellato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2), mentre quelle sulle seconde vanno devolute, per la prevalenza della natura negoziale resa palese dalla previsione di una necessaria determinazione convenzionale di modalità ed entità del corrispettivo della fruizione dell’utilizzo, a quella del giudice ordinario;

la disciplina regionale di riferimento, applicabile alla fattispecie, è della L.R. Marche 17 giugno 2013, n. 13, art. 6 (“Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto”), che prevede almeno due categorie di contribuzioni: a) una prima, necessaria e propria dei – o riservata ai – proprietari di fondi rientranti nell’ambito territoriale del consorzio e gravati per ciò stessi di veri e propri oneri reali per il beneficio ritratto o ritraibile dalle opere consortili; b) una seconda, riservata ai soggetti, anche diversi da quei proprietari e dagli appartenenti al consorzio, che traggono da quelle opere un beneficio specificamente indicato e cioè coloro che “utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi ammessi dalle vigenti normative”, a fronte del quale beneficio è prevista l’obbligatoria stipula di una convenzione che disciplini tale utilizzo a fronte del versamento di un corrispettivo univocamente definito quale “canone”;

una tale disciplina regionale marchigiana è sostanzialmente assimilabile, tranne che per un minor livello di articolazione, a quella laziale presa in esame dal precedente già richiamato di queste Sezioni Unite, vale a dire la L.R. Lazio 11 dicembre 1998, n. 53, art. 36 (“Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della L. 18 maggio 1989, n. 183”), che disegna invero un triplice livello di normazione: quello regionale, avente natura di normativa quadro, afferente convenzioni tipo approvate con delibera di Giunta, quello della normazione attuativa-negoziale consistente in convenzioni tra Autorità d’ambito e consorzi di bonifica aventi ad oggetto procedimenti determinativi e misura dei canoni – in tale sede regionale indicata come ragguagliata al beneficio diretto ottenuto nella gestione del s.i.i. – ed infine quella tra Autorità d’Ambito e gestore del s.i.i. (che attua verso il Consorzio la promessa di obbligazione del fatto solutorio del terzo gestore del s.i.i.);

pertanto, anche la normativa regionale di dettaglio marchigiana, pur con una minore articolazione – soprattutto a livello intermedio – rispetto a quella laziale (non prevedendo la prima la predisposizione di convenzioni tipo da parte della Giunta, nè diretti poteri sostitutivi dell’autorità regionale), descrive chiaramente un quadro estraneo alla previsione originaria del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21 (per il quale ai soggetti proprietari di fondi compresi nei consorzi sono imposti, quali oneri reali, contributi per la gestione, ordinaria e speciale, delle opere di bonifica e miglioramento fondiario, integranti un’obbligazione qualificata come tributaria e devoluta, essa sì ma essa soltanto, alla cognizione delle Commissioni tributarie), prevedendo, per la categoria di soggetti estranei al consorzio ma utenti particolarmente qualificati delle sue strutture, uno schema chiaramente negoziale di obbligazione, gravante sul gestore per quanto pur sempre per conto e nell’interesse dei proprietari di insediamenti del comprensorio, del tutto distinta dall’obbligazione originaria di contribuzione di bonifica e che trova origine e fonte primaria in una convenzione tra il Consorzio e il gestore del servizio idrico integrato;

e neppure secondo la normativa di dettaglio marchigiana può allora escludere l’ineluttabilità di una determinazione di natura, fonte e matrice convenzionale del corrispettivo dell’utilizzo la natura di ente pubblico economico del Consorzio di bonifica: anche alla stregua della normativa di dettaglio marchigiana rileva, infatti, come la legge abbia dato non casualmente rilievo allo schema del canone e quindi rilievo genetico e funzionale alla volontà delle parti nella costruzione, a diversi livelli di obbligatorietà, della prestazione del servizio fornita dal Consorzio ed a quella, sinallagmatica, assicurata dal gestore, rimettendo a tali livelli la determinazione del quantum, sia pure indicandone i parametri (“caratteristiche dello scarico, dei quantitativi sversanti e delle caratteristiche del corpo ricettore”);

infine, neppure rileva l’assenza del livello intermedio di contrattazione rispetto alla normativa laziale già presa in considerazione dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, quello essendo inteso ad una maggiore partecipazione ed uniformazione del trattamento ed anzi solo esso risultando in grado in teoria di limitare ulteriormente l’estrinsecazione della libera volontà delle parti ai fini della determinazione del contenuto del rapporto;

attengono infine al merito e non al momento dell’individuazione del giudice munito di giurisdizione la circostanza della mancata stipula delle convenzioni (nella normativa marchigiana effettivamente complicate dalla carenza, rispetto a quella laziale, di previsioni di interventi sostitutivi) e le questioni sugli effetti di tale carenza di accordo e sui criteri suppletivi assimilabili a vario titolo a quelli di natura tributaria o paratributaria: questioni che, pertanto, si lasciano del tutto impregiudicate e devolute al giudice munito di giurisdizione;

deve quindi concludersi che pure in base al quadro delineato dalla normativa regionale di dettaglio marchigiana il canone per l’utilizzo dei canali e delle opere consortili quali recapiti dei propri scarichi da parte di soggetti, quali il gestore del servizio idrico integrato, che non possono qualificarsi appartenenti necessari ai Consorzi di bonifica per non essere proprietari di terreni compresi nel loro ambito territoriale, ha natura esclusivamente negoziale, quale corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, la cui obbligatorietà per l’utente finale non trae origine dall’atto impositivo ma da una contrattazione imposta dalla legge e che resta espressiva, nei suoi contenuti, dell’autonomia negoziale: sicchè le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario;

le spese vanno opportunamente rimesse al giudice qui dichiarato munito di giurisdizione, pure in considerazione dell’esito complessivo della lite e vista la pacifica circostanza dell’assenza di una pur doverosa convenzione tra le parti, nonostante l’altrettanto pacifica circostanza dell’effettiva fruizione di strutture consortili da parte della ricorrente.

PQM

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2017

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