Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4479 del 21/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.21/02/2017), n. 4479
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Torino con ordinanza n. R.G. 3222/2016 dell’11/7/2016 nel
procedimento pendente tra:
G.C.;
BRAMAC SERVICE SRL;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. T. BASILE che
chiede affermarsi la competenza del Giudice di Pace di Torino in
relazione alla causa relativa all’opposizione al Decreto Ingiuntivo
come in narrativa specificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ULIANA ARMANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Torino ha sollevato di ufficio conflitto negativo di competenza con ordinanza del 11-7-2016 nel procedimento N.R.G. n. 3222/16 tra G.C. e Bramac Service s.r.l;
che manca agli atti la prova che tale ordinanza è stata comunicata alle parti.
PQM
La Corte manda al Tribunale di Torino perchè invii la prova dell’avvenuta comunicazione alle parti dell’ordinanza in oggetto ed, in ipotesi che tale comunicazione non sia avvenuta, provveda ad effettuarla.
Rinvia il procedimento a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017