Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4509 del 21/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.21/02/2017), n. 4509
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20473-2015 proposto da:
N.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso
la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
ROBERTO GRITTINI;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO;
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il
03/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
IN FATTO ED IN DIRITTO
N.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice di pace di Milano in data 3.7.15 che ha convalidato il decreto di applicazione di misure alternative al trattenimento emesso dal Questore di Milano in data 1.7.15 a seguito del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Milano l’1.7.15.
Non si è costituita l’Amministrazione dell’Interno.
Il ricorso è inammissibile per non essere stato notificato ad alcuno dei controinteressati.
Non risultano inoltre dal ricorso gli estremi della nomina del difensore, che, non essendo inserita nel ricorso, doveva essere effettuata per atto notarile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017