Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4745 del 23/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.23/02/2017), n. 4745
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 195-2016 proposto da:
C.A., T.D.L.C., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA A. BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell’avvocato
GIORGIO MEO, che li rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato PRISCILLA PETTITI giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOC. (OMISSIS) S.A.S., C.F. (OMISSIS),
nonchè di M.P., in proprio e quale socio illimitatamente
responsabile, in persona del suo Curatore, elettivamente domiciliato
in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO MANNOCCHI, che lo rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all’avvocato DANIELE TACCETTI in virtù
di mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1258/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
emessa il 19/05/2014 e depositata il 02/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato Priscilla Petitti, per i ricorrenti, che si riporta
agli scritti.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ stata depositata in cancelleria relazione che emendata da errori materiali di seguito si riproduce:
“I sigg. T.d.L.C. e C.A.A. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza C.A. Firenze n. 1258/2015, di rigetto del gravame interposto avverso la pronunzia Trib. Firenze n. 1763/2009, che ha accolto la domanda nei loro confronti proposta dalla società Mps Gestione Crediti Banca s.p.a. di inefficacia ex art. 2901 c.c.dell’atto di compravendita stipulato in data 27/3/2003 tra la sig. M.P. e la sig. T.d.L.C., nonchè della “promessa di vendita” da quest’ultima successivamente stipulata in data 15/12/2003 con il sig. C.A.A..
Resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS) e di (OMISSIS) s.a.s. e della sig. M.P..
Il ricorso si appalesa inammissibile.
Esso risulta formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
Deve ulteriormente sottolinearsi che il vizio di motivazione risulta inammissibilmente dedotto, al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), non conferendo esso al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio”.
La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.
La ricorrente ha presentato memoria.
A seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 13.200,00, di cui Euro 13.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017