Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4732 del 23/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.23/02/2017), n. 4732
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZINE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23273-2015 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE
FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO PANGRAZI LIBERATI
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA MONTE PARMA SPA, F.G. e per esso il CURATORE del
FALLIMENTO F.G. DOTT. G.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 389/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del
24/02/2015, depositata il 25/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
MARIA CIRILLO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il Tribunale di Parma, nel giudizio proposto dalla Banca Monte Parma s.p.a. nei confronti dei coniugi F.G. e M.L., accolse la domanda di revocatoria e dichiarò inefficace, nei confronti della Banca, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai convenuti con atto pubblico del (OMISSIS);
che la pronuncia è stata appellata da M.L. – essendo stato nel frattempo il F. dichiarato fallito in proprio – e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 25 febbraio 2015, ha respinto l’appello, confermando la sentenza del Tribunale; che contro la sentenza d’appello ricorre M.L. con atto affidato a tre motivi;
che F.G. e la Banca Monte Parma s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appariva destinato ad essere rigettato; che, ad avviso del Collegio, il ricorso propone profili di novità e complessità che ne suggeriscono la trattazione in pubblica udienza.
PQM
La Corte dispone che il ricorso venga trattato in pubblica udienza presso la Terza Sezione Civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017