Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4830 del 24/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 24/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.24/02/2017), n. 4830
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23550-2015 proposto da:
EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona della Responsabile
Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIEMONTE, 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA CALABRO’,
che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO
MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato BARBARA MORBINATI, che la
rappresenta e difende giusta procura allegata al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1650/38/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, emessa il 21/01/2015 e depositata il 19/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 15/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA
VELLA;
esaminata la memoria ex art. 380-bis c.p.c., depositata dalla parte
controricorrente.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. si verte in tema di impugnazione di sollecito di pagamento relativo a cartella di pagamento emessa per omesso versamento della tassa automobilistica per l’anno 2004, conclusosi in primo grado con l’accoglimento del ricorso (per decorso del termine prescrizionale) e con la immotivata compensazione delle spese, statuizione quest’ultima impugnata dalla contribuente con successo dinanzi al giudice d’appello, il quale ha anche condannato in solido la Regione Lazio ed Equitalia Sud s.p.a. al pagamento delle spese processuali del grado;
2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
3. la ricorrente censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto, considerate le ragioni dell’accoglimento della domanda della contribuente (intervenuta decadenza del potere dell’amministrazione di riscuotere il credito), l’Agente della riscossione non avrebbe potuto ritenersi soccombente;
4. la censura è infondata, poichè la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio fissato da questa Corte per cui, “se è vero che l’esattore agisce su richiesta dell’ente impositore ponendo in essere atti dovuti, tale circostanza rileva solo nei rapporti interni mentre rispetto all’opponente vige il principio di causalità che giustifica la condanna in solido” (Cass. civ. Sez. 6-2, sent., 01/09/2016, n. 17502; conf. Cass. n. 8496/2016; cfr. Cass. n. 23459/2011 e n. 27154/2007)
5. al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo e da distrarsi.
PQM
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro seicentocinquanta per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2017