Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 571 del 10/01/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 571 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DI PALMA SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 20214-2010 proposto da:
TOMASI

ROSALBA

TMSRLB44L66B936M,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, (presso lo
studio dell’avvocato ALBERICI FABIO)
dott.ssa MONICA CASTO,

presso la

rappresentata e difesa

dall’avvocato EELLISARIO GIOVANNI giusta procura
2012

speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –

5719

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –

Data pubblicazione: 10/01/2013

avverso il decreto n’. R.G. 392/09 della CORTE APPELLO
di POTENZA del 10/03/2010, depositato il 18/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2012 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE DI PALMA;

Bellisario) che si riporta ai motivi;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato Mobilia Fabrizio (delega avvocato

R.g. n. 20214/10 — U. P. 18 settembre 2012

Equa riparazione

Ritenuto che Rosalba Tomasi, con ricorso del 21 luglio 2010, ha impugnato per cassazione —
deducendo un unico motivo di censura —, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della
Corte d’Appello di Potenza, depositato in data 18 marzo 2010, con il quale la Corte d’appello,
pronunciando sul ricorso della Tomasi — vòlto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non
patrimoniali ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89 —, in contraddittorio
con il Ministro della giustizia — il quale ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del
ricorso —, ha dichiarato improponibile il ricorso;
che il Ministro della giustizia, benché ritualmente intimato, non si è costituito né ha svolto
attività difensiva;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale — richiesto per
l’irragionevole durata del processo presupposto — proposta con ricorso del 1° luglio 2009, era
fondata sui seguenti fatti: a) la Tomasi era stata convenuta dinanzi al Tribunale di Lecce nel 1989
dalla curatela del fallimento della Società “5 Elle” in una causa avente ad oggetto azione
revocatoria; b) il Tribunale di Lecce aveva deciso la causa con sentenza del 19 febbraio 2002; c) la
Corte d’appello di Lecce aveva deciso il gravame con sentenza del 6 novembre 2003; d) il ricorso
per cassazione avverso tale sentenza era ancora pendente alla data del deposito del ricorso per equa
riparazione;
che la Corte d’Appello di Potenza, con il suddetto decreto impugnato, ha affermato che, nella
specie, la ricorrente non aveva allegato al ricorso alcuna documentazione del processo presupposto,
in particolare quanto alla attuale pendenza del ricorso per cassazione e, conseguentemente, alla
tempestività del ricorso per equa riparazione.
Considerato che, con il motivo di censura, vengono denunciate dal ricorrente come illegittime,
anche sotto il profilo dei vizi di motivazione: a) l’omessa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89
del 2001, che consente la proposizione della domanda di equa riparazione anche nella pendenza del
processo presupposto; b) l’omessa applicazione dell’istituto della acquisizione officiosa degli atti
del processo presupposto;
che il ricorso merita accoglimento;
che, secondo i consolidati orientamenti di questa Corte: a) in tema di equa riparazione ai sensi
della legge 24 marzo 2001, n. 89, la domanda può essere proposta, senza alcuna limitazione di
ordine temporale, fino a quando la decisione è impugnabile, dovendosi ritenere il processo tuttora
pendente, in quanto il termine semestrale di decadenza fissato dall’art. 4 della legge n. 89 del 2001
per la proposizione della domanda decorre dalla data dell’emissione di una decisione non
impugnabile con un mezzo ordinario di impugnazione, ovvero, se una tale impugnazione è prevista
dalla legge, dalla data di scadenza del termine stabilito per proporla, secondo una regola che trova
applicazione anche quando una impugnazione ordinaria sia stata in concreto proposta ma
tardivamente, avendosi in tal caso l’inizio di un nuovo processo, la cui durata va esaminata, ai
predetti effetti, in modo autonomo rispetto a quella del processo conclusosi con il giudicato (cfr., ex

Sentenza

che, nella specie, i Giudici a quibus — nonostante abbiano affermato che la ricorrente aveva
indicato l’organo giurisdizionale adito, la data di inizio del processo presupposto, le date delle
sentenze di primo e di secondo grado e l’attuale pendenza dello stesso processo in cassazione ed
aveva richiesto l’esercizio dei poteri officiosi di cui all’art. 3, comma 5, della legge n. 89 del 2001 —
hanno, in palese violazione dei predetti e qui ribaditi principi, sostanzialmente negato la
proponibilità della domanda di equa riparazione in pendenza del processo presupposto, fondandosi
anche sulla mera illazione che il ricorso per cassazione fosse stato già definito alla data della
proposizione del ricorso per equa riparazione;
che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato con conseguente rinvio della causa
alla stessa Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, la quale si uniformerà a tali
principi, provvedendo a decidere la causa ed a regolare le spese del presente grado del giudizio;
P .Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di
Potenza, in diversa composizione.
2

plurimis, la sentenza n. 17446 del 2011); b) in tema di equa riparazione per violazione del termine
ragionevole di durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ove la relativa
domanda sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve prendere in
considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di detto processo, il solo
periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione,
non potendo considerare altresì l’ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel
prosieguo del primo processo, in quanto tale valutazione prognostica è esclusa dalla lettera dell’art.
2 della legge citata, che si riferisce ad un evento lesivo storicamente già verificatosi e dunque certo,
mentre a sua volta l’art. 4, permettendo l’esercizio dell’azione anche in pendenza del processo
presupposto, come nella specie avvenuto, delimita l’ambito del pregiudizio, anticipando la
liquidazione per ogni violazione già integrata, e fa implicitamente salva la facoltà di proporre altra
domanda in caso di eventuale ritardo ulteriore (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 8547 del 2011); c) in
tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, ove la
parte si sia avvalsa della facoltà — prevista dall’art. 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89 —
di richiedere alla corte d’appello di disporre l’acquisizione degli atti del processo presupposto, il
giudice non può addebitare alla mancata produzione documentale, da parte dell’istante, di quegli
atti la causa del mancato accertamento della addotta violazione della ragionevole durata del
processo, in quanto la parte ha un onere di allegazione e di dimostrazione, che però riguarda la sua
posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi
in cui si è articolato, mentre (in coerenza con il modello procedimentale, di cui agli artt. 737 e
seguenti cod. proc. civ., prescelto dal legislatore) spetta al giudice — sulla base dei dati suddetti, di
quelli eventualmente addotti dalla parte resistente e di quelli acquisiti dagli atti del processo
presupposto — verificare, in concreto e con riguardo alla singola fattispecie, se vi sia stata violazione
del termine ragionevole di durata, tenuto anche conto che nel modello processuale della legge n. 89
del 2001 sussiste un potere d’iniziativa del giudice, che gli impedisce di rigettare la domanda per
eventuali carenze probatorie superabili con l’esercizio di tale potere (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n.
16367 del 2011 e le sentenze nn. 16836 del 2010 e 9381 del 2011);

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 18 settembre 2012

Il Consigliere relatore ed estensore

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