Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48600 del 25/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48600 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI PERNA ANTONIO N. IL 14/12/1977
avverso la sentenza n. 1245/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
24/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 25/09/2013
23 Di Perna Antonio
Motivi della decisione
Il ricorso in epigrafe proposto dall’imputato avverso la sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto aggravato è manifestamente
infondato e quindi inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata
motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi
grave per la premeditazione e la minorata difesa sicché la sanzione irrogata dal Tribunale
(
e sin troppo mite.
Si tratta di apprezzamento di merito non sindacabile nella presente sede di
legittimità.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000.
Roma 25 settembre 2013
logico-giuridici: in particolare quanto alla pena si considera che il fatto è particolarmente