Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48596 del 25/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48596 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FAZIO SALVATORE N. IL 25/08/1968
avverso la sentenza n. 134/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
28/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
Data Udienza: 25/09/2013
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Fazio Salvatore in ordine a l reato di cui
all’art 116, co. l e 13, del Codice della Strada per avere
circolato alla guida di un motociclo senza essere in
possesso della prescritta patente di guida perché
indicato imputato censurandola per violazione di legge e
difetto di motivazione in relazione alla determinazione
della pena irrogata e alla mancata concessione delle
circostanze generiche.
Il ricorso è inammissibile,
ex
articolo 606, comma 30 ,
cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati.
Quanto
alle
doglianze
concernenti
il
trattamento
sanzionatorio, si rileva che la decisione impugnata
risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che
soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto
concerne la dosimetria della pena. E appena il caso di
considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in
ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda
la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di
legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass., Sez.6, 22 settembre 2003 n.227142) o con
formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass.,
sez.6, 4 agosto 1998, Rv.211583), ma afferma anche che le
statuizioni relative al giudizio di comparazione tra
circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art.133 c.p., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero
arbitrio o ragionamenti illogico (Cass., sez.3, 16 giugno
2004 n.26908, Rv.229298). Si tratta di evenienza che
revocata, ha proposto ricorso in cassazione il sopra
•
certamente non sussiste nel caso di specie, avendo
Tribunale di Catania chiarito le ragioni in base alle
quali ha ritenuto di non concedere le circostanze
attenuanti generiche e di irrogare la pena indicata in
dispositivo, facendo riferimento all’art.133 c.p..
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione
di causa di inammissibilità
pecuniaria, trattandosi
e quindi a colpa, del
riconducibile alla volontà,
ricorrente stesso
(cfr. Corte Costituzionale
sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
P
Q
M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 settembre 2013
– 4 DIC 2013
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del