Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5184 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 13/02/2017, dep.28/02/2017), n. 5184
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 18632/2012 R.G. proposto da:
WOLTERS KLUWER ITALIA Srl, incorporante della Wolters Kluwer Italia
Giuridica Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e
difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’Avv. Lucia MONTECAMOZZO
e dall’Avv. Francesco MATTARELLI, con domicilio eletto presso la
prima, in Roma, via Sicilia n. 66, giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA NORD Spa, incorporante Equitalia Esatri Spa, in persona del
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof.
Gustavo VISENTINI e dall’Avv. Prof. Alfonso PAPA MALATESTA, con
domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Roma, Piazza
Barberini, n. 12, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 17/32/12, depositata il 26 gennaio 2012;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2017
dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli;
udito l’Avv. Giulio Chiarizia per delega dell’Avv. Lucia
Montecamozzo, che conclude per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Giovanni Palatiello per l’Agenzia delle entrate che si
riporta al controricorso;
udito l’Avv. Alfonso Maria Papa Malatesta per Equitalia Nord Spa che
si riporta al controricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale DE RENZIS Luisa, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 17 del 2012 la CTR della Lombardia ha respinto l’appello del contribuente, confermando la decisione della CTP di Milano, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Wolters Kluwer Italia Srl avverso la cartella emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis per IVA non versata, oltre interessi e sanzioni, nonchè per interessi e sanzioni per tardivo versamento di IRES e IRAP, perchè presentato oltre i termini di 60 giorni dalla notifica D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi. Resistono con controricorso Equitalia Nord Spa e l’Agenzia delle entrate.
Il collegio delibera l’utilizzazione di motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Con il primo motivo censura, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza per omessa motivazione in ordine alla validità della notifica in mancanza dell’intermediazione di un soggetto abilitato. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 per aver la CTR ritenuto la validità della notifica effettuata direttamente dall’agente della riscossione p mezzo posta.
Con il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 156 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 per aver la CTR ritenuto l’eventuale nullità comunque sanata per raggiungimento dello scopo.
4. Il controricorrente Equitalia Nord eccepisce l’inammissibilità del ricorso in relazione alla pretesa nullità della notificazione della cartella esattoriale, trattandosi di questione asseritamente non fatta valere con l’atto introduttivo del giudizio e non compresa negli originari motivi di impugnazione in primo grado.
4.1. Premesso che l’esame della regolarità della notifica attiene alle attività officiose spettanti al giudice al fine della verifica della regolare instaurazione del giudizio, l’intera decisione di merito è stata incentrata sulla dedotta nullità della notificazione, senza che, invece, risulti in alcun modo eccepita la dedotta inammissibilità, sicchè l’eccezione dell’Equitalia Nord, che non ha neppure indicato ove abbia addotto la questione, è comunque inammissibile perchè sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
5. Venendo al ricorso, i primi due motivi, da trattarsi unitariamente perchè strettamente connessi, sono infondati.
Secondo la costante e consolidata giurisprudenza, infatti, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò sia prima che dopo la modificazione apportata alla norma con il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12 che non comporta alcun cambiamento rispetto all’analoga disposizione di favore precedente, salvo il fatto che questa risultava più dettagliata (da ultimo Cass. n. 12351 del 2016, Rv. 640285; in precedenza Cass. n. 6395 del 2014, Cass. n. 1091 del 2013, Cass. n. 14746 del 2012, Cass. n. 11708 del 2011).
Ne consegue che, attesa la ritualità e validità della notifica della cartella, il giudice di merito ha correttamente ritenuto tardivo l’originario ricorso.
6. Resta conseguentemente assorbito il terzo motivo, che attiene ad una diversa ratio posta a fondamento della decisione impugnata.
7. Il ricorso pertanto va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore dell’Agenzia delle entrate, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori, oltre spese prenotate a debito, e, a favore di Equitalia Nord Spa, in Euro 5.000,00 oltre 15% per spese generali e accessori.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017