Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5157 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 13/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7034/2010 R.G. proposto da:

FOOTBALL MANAGEMENT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ferrari, n. 4,

presso lo studio dell’Avv. Maurilio Prioreschi, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

n. 39/36/09, depositata il 16/02/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

dicembre 2016 dal Relatore Cons. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Maria Pia Camassa per l’Agenzia delle

entrate, controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine per il rigetto dei motivi secondo e terzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata in data 16/2/2009 la C.T.R. del Lazio confermava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società Football Management S.r.l. avverso gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle entrate aveva determinato, per gli anni 1998 2001, a fini Irpeg, Iva e Irap, un maggior reddito imponibile recuperando a tassazione ricavi non contabilizzati negli esercizi di competenza.

2. Avverso tale sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la C.T.R. acriticamente aderito alla tesi prospettata dalla amministrazione finanziaria.

Con il secondo motivo lamenta poi violazione e falsa applicazione degli artt. 109 e 54 T.U.I.R. per avere la C.T.R. applicato al reddito prodotto dalla società il principio di cassa, che invece avrebbe dovuto regolare soltanto il reddito prodotto dai singoli soci nei loro rapporti di agenzia con i calciatori.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia infine violazione falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20 e L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10 per avere la C.T.R. ritenuto applicabile la proroga dei termini per l’accertamento disposta L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 10 anche ai termini previsti per l’irrogazione delle sanzioni.

4. Tutti i predetti motivi sono da considerare inammissibili per violazione dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis per essere stata la sentenza impugnata depositata il 16/2/2009, e quindi prima del 4/7/2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma indicata, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d) (cfr. Sez. U, n. 20360/2007; v. anche ex multis Cass. n. 24597/2014).

La ricorrente ha infatti omesso la formulazione dei quesiti di diritto, richiesta a pena di inammissibilità nei casi di impugnazione per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1 a 4, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 c.p.c., all’enunciazione del principio di diritto.

Risulta altresì omesso il momento di sintesi richiesto per il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per il quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 10.000, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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