Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5139 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/02/2017, (ud. 29/11/2016, dep.28/02/2017),  n. 5139

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3555/2010 R.G. proposto da:

COSMAR S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Pisistrato, 13, presso lo

studio dell’Avv. Gianni Romoli, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sardegna, n. 98/07/2008, depositata il 18/12/2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

novembre 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

ZENO Immacolata, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Cosmar S.r.l. propone ricorso per cassazione, con due mezzi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato dichiarato legittimo il recupero del credito d’imposta operato dall’Agenzia delle entrate, Ufficio di Cagliari, per gli anni 2001 e 2002, ai sensi dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, per nuovi investimenti in aree svantaggiate, ad essa notificato a causa dell’omesso invio del c.d. modello CVS.

L’Agenzia delle entrate, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non ha svolto difese nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo di ricorso – corredato da quesito di diritto – la contribuente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del principio di irretroattività delle norme tributarie di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, in relazione alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, per avere la C.T.R. ritenuto applicabile l’obbligo dell’invio del modello CVS a fattispecie, quale quello in esame, relativa a credito d’imposta concesso anteriormente alla entrata in vigore della norma che tale obbligo prevede.

Con lo stesso motivo la ricorrente deduce inoltre falsa applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, comma 7, in relazione alla ritenuta legittimità della applicazione delle sanzioni.

3. Con il secondo motivo – anch’esso corredato da quesito di diritto – la ricorrente deduce inoltre violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la C.T.R. ritenuto inoperante nella specie l’istituto del ravvedimento operoso, escludendo quindi la rilevanza del comportamento di essa contribuente che, ancor prima dell’accesso dei verbalizzanti, aveva provveduto autonomamente al rimborso delle somme compensate in funzione del credito d’imposta.

4. Entrambi i motivi posti a fondamento del ricorso sono infondati.

4.1. Costituisce invero principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1 lett. a), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (c.d. modello CVS), essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza e non avendo, altrimenti, alcun senso la sua previsione ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento, e non anche all’invio della comunicazione telematica.

Inoltre è stata ritenuta manifestamente infondata la censura relativa alla violazione del principio di irretroattività e, per l’effetto, del principio dell’affidamento nella sicurezza giuridica, perchè la norma criticata non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione di dati a pena di decadenza dal contributo, a nulla rilevando che tale decadenza abbia ad oggetto un contributo già conseguito (v. anche Corte cost. 26 giugno 2009, n. 185).

4.2. In merito all’eccezione di inapplicabilità delle sanzioni irrogate con gli avvisi di recupero, trattandosi di decadenza da agevolazione e non di omissione di versamento, essa è ugualmente da disattendersi, in quanto – come emerge dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sez. 5, n. 18369 del 2012 e n. 8681 del 2011, in tema di utilizzo di crediti di imposta mediante compensazione) – ogniqualvolta sia utilizzato credito di imposta in assenza dei relativi presupposti si verifica una fattispecie che equivale al mancato versamento del tributo alle scadenze previste, che è sanzionato dal D.Lgs. n. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 (v. da ultimo Sez. 5, n. 16157 del 2016).

5. Il ricorso della contribuente va dunque respinto.

Non avendo l’amministrazione svolto difese nella presente sede, nessun provvedimento è da adottare in ordine alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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