Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5238 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.28/02/2017), n. 5238
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24793/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.G., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,
presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avvocato SAVERIO DAL CANTO, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 514/14/2015 emessa il 19/12/2014 della
COMMISSIONE TRIBUTARIA RIGIONALE DI FIRINZE, SEZIONE DISTACCATA di
LIVORNO, depositata il 20/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. si verte in tema di impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso dell’Irap versata dalla contribuente, medico pediatra convenzionato con il S.S.N., negli anni di imposta 2004-2007;
2. i giudici d’appello hanno ritenuto insussistente il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ai fini Irap;
3. la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”;
4. all’esito della Camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. il ricorso è manifestamente infondato, avendo questa Corte definitivamente chiarito che il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre tout court per la semplice presenza di “lavoro altrui”, dovendosi accertare in concreto se il contribuente se ne avvalga “in modo non occasionale” ed in misura superiore “alla soffia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive” (Cass. Sez. U. 10/05/2016, n. 9451);
6. nel caso di specie, i giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito hanno congruamente accertato che la contribuente non ha dipendenti, ma “svolge l’attività condividendo i locali adibiti ad ambulatorio con altri medici e contribuendo al pagamento, per quota parte, della retribuzione del personale per le pulizie e per gli appuntamenti”;
7. la rilevanza del recente intervento nomofilattico giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti;
8. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass. S.U. sent. n. 9338/14; conf. Cass. sez. ord. n. 1778/16 e Cass. 6-T, ord. n. 18893/16).
PQM
Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017