Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5050 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 26/01/2017, dep.28/02/2017), n. 5050
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17993-2015 proposto da:
GARDENIA SRL, SELENE SRL in persona dell’amministratore unico delle
società R.F., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PLACIDI,
rappresentate e difese dall’avvocato MARIA GRAZIOSI giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
COMUNE BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO STELLA RICHTER, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GIULIA CARESTIA BASSI, ANTONELLA TODDE
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2461/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 29/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/01/2017 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARDINO Alberto, che ha concluso per la riunione;
udito l’Avvocato MARIA GRAZIOSI;
udito l’Avvocato GIORGIO STELLA RICHTER.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letti gli atti del giudizio iscritto al R.G. 17993/2015.
Rilevato che il ricorso de quo ha ad oggetto la sentenza della Corte di Appello di Bologna n.2461/2014 resa in sede di giudizio di revocazione avverso la sentenza n. 133/2014 della medesima A.G.;
Rilevato che avverso altra sentenza della Corte di Appello di Bologna – n. 133/2014 – resa tra le stesse parti gli odierni impugnanti hanno proposto ricorso per cassazione iscritto al R.G. 22285/2014 e pendente innanzi questa sezione, la cui decisione involge la risoluzione di questioni, in punto di fatto e di diritto, parzialmente identiche o comunque correlate a quelle sottese ai motivi di questo ricorso;
Ravvisata pertanto l’opportunità della trattazione congiunta del presente ricorso a quello iscritto al R.G. 22285/2014.
PQM
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente ricorso e del ricorso iscritto al R.G. 22285/2014.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017