Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5230 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/02/2017, (ud. 19/02/2016, dep.28/02/2017), n. 5230
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.C., rappresentato e difeso, per procura speciale a
margine del ricorso, dall’Avvocato Mauro Longo, presso lo studio del
quale in Roma, Lungotevere di Pietra Papa n. 21, è elettivamente
domiciliato;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al
controricorso, dall’Avvocato Paolo Puri, presso lo studio del quale
in Roma, via XXIV Maggio n. 43, è elettivamente domiciliato;
– controricorrente –
e contro
ROMA CAPITALE, (già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del
controricorso, dagli Avvocati Massimo Baroni e Umberto Garofoli,
elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21,
presso l’Avvocatura comunale;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 19370/2011, depositata
il 4 ottobre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19
febbraio 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Paola Desideri Zanardelli, per delega
dell’Avvocato Puri.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.C. propone ricorso per cassazione, notificato ad Equitalia Sud s.p.a e a Roma Capitale (già Comune di Roma) avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha rigettato il suo appello nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Roma che, pur accogliendo l’opposizione che egli aveva proposto per l’annullamento una intimazione di pagamento, aveva tuttavia compensato le spese di lite, sul rilievo della “natura meramente formale della ratio decidendi”.
Equitalia Sud s.p.a. e Roma Capitale hanno resistito con distinti controricorsi.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo, da un lato, che la condanna alle spese è diretta applicazione del principio della soccombenza e che la compensazione può essere disposta, a parte il caso della soccombenza reciproca, qui non sussistente, solo per eccezionali ragioni esplicitate nella motivazione; dall’altro, che non può costituire, secondo la giurisprudenza di questa Corte, motivo di compensazione l’accoglimento della domanda per vizi formali.
2. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 3, , formulata dalla contro ricorrente Equitalia Sud s.p.a.
L’eccezione è infondata, atteso che il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa richiesta dalla citata disposizione deve essere valutato con riguardo alle questioni rilevanti in sede di ricorso per cassazione; e, nella specie, si discute esclusivamente della compensazione delle spese disposta dal giudice di pace, ritenuta giustificata dal Tribunale.
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ai fini della compensazione delle spese, i giusti motivi – che, nei procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006, devono essere esplicitamente indicati in motivazione – possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d’ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l’esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del devoluutum, un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata” (Cass. n. 26083 del 2010).
Il Tribunale ha ritenuto giustificata la decisione di compensazione adottata dal giudice di pace sul rilievo che l’opposizione era stata accolta per la “natura meramente formale della ratio decidendi”, e cioè solo per vizi inerenti al procedimento notificatorio conclusosi con la consegna al portiere, sul quale era anche sorto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Orbene, nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato che “nei giudizi soggetti alla disciplina dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima la compensazione parziale o per intero delle spese processuali soltanto quando i giusti motivi a tal fine ravvisati siano dal giudice esplicitamente indicati. E di più deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti” (Cass. n. 8486 del 2012).
La sentenza impugnata si sottrae, quindi, alle censure proposte, atteso che il Tribunale ha motivatamente desunto, dal tenore complessivo della decisione del Giudice di pace, l’esistenza di una situazione idonea a giustificare la compensazione delle spese. Nè il ricorrente critica puntualmente la ratio decidendi della sentenza del Tribunale, limitandosi a sostenere la illegittimità della compensazione disposta per essere stata l’opposizione a sanzione amministrativa (o a cartella esattoriale) accolta per vizi formali e senza esame del merito dell’opposizione stessa, ma non considera la vera ragione per la quale il Tribunale ha ritenuto giustificata la compensazione: l’esistenza, alla data della notifica della cartella di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla necessaria spedizione della raccomandata ai fini della validità della notificazione a mani del portiere (spedizione resa obbligatoria legislativamente con il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2-quater, convertito dalla L. n. 31 del 2008, successivamente alla notificazione della cartella cui si riferiva l’intimazione di pagamento oggetto di opposizione).
4. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione di quelle dovute ad Equitalia Sud s.p.a. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e alle spese forfetarie, in favore di ciascuno dei controricorrenti; dispone la distrazione delle spese in favore del difensore di Equitalia Sud s.p.a.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017