Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48395 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48395 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAPORLINGUA GUIDO (COLLAB. DI GIUSTIZIA) N. IL
23/03/1981
avverso la sentenza n. 1867/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 26/09/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CAPORLINGUA Guido ricorre contro la sentenza d’appello specifi-
cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 73
d.P.R. n. 309/1990, e denuncia violazione ed erronea applicazione della legge penale,
per essere stato negato il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 73, commi 5 e
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, attenendosi a una corretta interpretazione della norma penale, ha logicamente argomentato: a) che l’attività di spaccio
svolta in modo continuativo e per consistenti quantità non poteva definirsi di minima
offensività; b) che non risultava che l’imputato con le sue dichiarazioni avesse dato un
proficuo contributo alle indagini.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 26 settembre 2013.
7, d.P.R. cit. e per essere stata inflitta una pena superiore al minimo edittale.