Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5262 del 01/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 01/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.01/03/2017), n. 5262
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28921/2013 proposto da:
G.M., da considerarsi, in difetto di elezione di domicilio
in Roma, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Corte
Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELLO
RASPAOLO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA già SERIT SICILIA SPA (C.F. (OMISSIS)), in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUCCIMEI 1, presso lo studio
dell’avvocato CARMEN TRIMARCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato
ANTONIO MARIO DI FRANCESCO, giusta procura in calce alla copia
notificata del ricorso per cassazione;
– controricorrente –
nonchè contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CORTE D’APPELLO MESSINA;
– intimati irritualmente –
avverso la sentenza n. 1038/2013, emessa il 16/05/2013, del TRIBUNALE
di MESSINA, depositata il 21/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. DE STEFANO
FRANCO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che:
va adottata una motivazione semplificata;
è stata formulata proposta di definizione in camera di consigli() ai sensi deLl’art. 380 – bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;
non risulta essere stata data ottemperanza all’ordine, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione (avutasi a mezzo fax il 27/01/2016 al difensore del ricorrente al numero (OMISSIS) da lui indicato in ricorso, come da rapporto di trasmissione acquisito agli atti di cancelleria), di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione al Ministero della Giustizia ed alla Corte di appello di Messina presso l’Avvocatura Generale dello Stato, impartito al ricorrente G.M. con ordinanza 12 maggio 2015, n. 9674, che lo aveva in precedenza ritualmente notificato soltanto alla SERIT Sicilia spa;
tanto meno risulta depositata entro i venti giorni successivi, a pena di improcedibilità (Cass. 21/11/2013 n. 26141; Cass. ord. 25/07/2012, n. 13094), la documentazione a riprova dell’ottemperanza a detto ordine; del ricorso stesso – con cui, sulla base di due motivi, era stata chiesta la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, di rigetto dell’opposizione del G., qualificata ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso la cartella esattoriale notificatagli il 7.4.10 dalla SERIT Sicilia spa per spese di giustizia all’esito di un procedimento penale – non può quindi che dichiararsi, ai sensi dell’art. 371 – bis c.p.c., l’inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente;
infine, va pure dato atto – mancando la possibilità di valutazioni discrezionali (Cass. 14/03/2014, n. 5955) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di sua reiezione.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2017