Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3900 del 18/02/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 3900 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/02/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comAtipicN.. 4
Roma,51 AN/A(/’
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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Ct. 18047/11 (Avv. Ferrando)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 9331/2011
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC:
agssm@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
Polignano Antonio Michele
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 148/7/10
emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Bari.
PREMESSO
Che con nota del 13.09.12 la Direzione Provinciale di Bari ha comunicato
che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai
sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della
legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 23 ottobre 2012
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale