Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5477 del 03/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 03/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.03/03/2017), n. 5477
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9934/2015 proposto da:
IPERION SRL GIA’ MEZZOGIORNO SRL IN LIQUIDAZIONE, P.I. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE REGINA
MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato VALERIO VALLEFUOCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO PICILLO, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PUBLISERVIZI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 9249/07/2014, emessa il 29/09/2014, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il
27/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
La CTR della Campania, con sentenza n. 9249/07/14, depositata il 27 ottobre 2014, non notificata, rigettò l’appello proposto nei confronti della Publiservizi S.r.l., quale concessionaria della riscossione per il Comune di Caserta, dalla Iperion S.r.l. (già Mezzogiorno S.r.l. in liquidazione), avverso la sentenza della CTP di Caserta, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente, avverso avviso di pagamento per TARSU per l’anno 2012.
La CTR ebbe a confermare la decisione di primo grado, che aveva ritenuto la sussistenza del presupposto impositivo in capo alla Mezzogiorno S.r.l. in liquidazione, quale gestore del centro commerciale integrato Iperion, in relazione al disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 3.
Avverso detta pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’intimata non ha svolto difese. Con i primi due motivi, la contribuente denuncia, rispettivamente, violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 63, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo erroneamente gravato la sentenza impugnata la contribuente dell’onere della prova in punto di insussistenza del presupposto impositivo, laddove la società aveva dimostrato che l’oggetto dell’imposizione era la superficie totale di sua proprietà all’interno del centro commerciale, oggetto di contratti di affitto a terzi di ramo d’azienda e non già spazi comuni del centro commerciale.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (art. 111 Cost.) per motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.
In particolare, quanto al difetto assoluto di motivazione di cui al terzo motivo, va osservato che, pur assumendo la sentenza impugnata che la qualità della società quale gestore dei servizi comuni del Centro commerciale emergerebbe da talune disposizioni dei contratti di affitto di ramo d’azienda, manca nella decisione qualsiasi riferimento all’oggetto stesso dell’avviso di pagamento impugnato, ciò che era assolutamente necessario, avendo la società comunque contestato che si trattasse di tributi gravanti su parti comuni del centro commerciale, essendo inerenti ai locali di proprietà della società all’interno del centro commerciale oggetto di contratti di affitto di ramo d’azienda.
Quanto sopra impedisce il controllo sulla ratio decidendi della decisione impugnata, anche in punto di corretta applicazione della regola di cui all’art. 2697 c.c., in tema di riparto dell’onere della prova, poichè, ove vi sia contestazione, come nella fattispecie, della sussistenza del presupposto impositivo, l’onere della prova circa i fatti costitutivi del presupposto impositivo medesimo incombe all’ente impositore e, per esso, al concessionario della riscossione.
Ricorrono dunque i presupposti che consentono tuttora il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione in relazione al c.d. “minimo costituzionale” (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054 e successiva giurisprudenza conforme).
Tale situazione è già stata ritenuta sussistente da questa Corte in analoghe controversie, aventi ad oggetto la riscossione della TARSU con riferimento all’indicato centro commerciale integrato nei confronti di società considerate quali gestori del centro commerciale medesimo (si vedano Cass. sez. 6-5, ord. 7 dicembre 2016, n. 25215; Cass. sez. 65, ord. 17 febbraio 2015, n. 3151; Cass. sez. 6-5, n. 24703, 24704 e 24705 del 20 novembre 2014).
Il ricorso va pertanto accolto in relazione ai primi tre motivi, assorbito il quarto, e la sentenza impugnata cassata con rinvio per nuovo esame alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La corte accoglie il ricorso in relazione ai primi tre motivi, assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa sezione della CTR della Campania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017