Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 48360 del 26/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48360 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CILONA GIOVANNI N. IL 09/06/1978
avverso la sentenza n. 2287/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 05/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 26/09/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CILONA Giovanni ricorre contro la sentenza d’appello specificata
in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 337 codpen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché le attenuanti invo-
cate, sia pure con giudizio di equivalenza con la recidiva reiterata, sono state già riconosciute dal giudice di primo grado.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 6 settembre 2013.
§2.