Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5437 del 03/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 03/03/2017, (ud. 13/02/2017, dep.03/03/2017),  n. 5437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8842/2012 R.G. proposto da:

EQUITALIA NORD s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gustavo

Visentini e Alfonso Papa Malatesta, presso il loro studio

elettivamente domiciliata in Roma alla piazza Barberini n. 12, per

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L.;

– intimato –

e nei confronti di:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– intimata con procura –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 35/25/11 depositata il 28 settembre 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2017

dal Consigliere Enrico Carbone.

Udito l’Avv. Alfonso Papa Malatesta per la ricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento

dei primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso di M.L., la Commissione tributaria provinciale di Rovigo annullava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) a lui notificata dalla concessionaria della riscossione GEST LINE s.p.a. per recupero IVA, IRPEF e IRAP anno d’imposta 2003.

La Commissione tributaria regionale del Veneto dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione l’appello proposto da EQUITALIA POLIS s.p.a..

EQUITALIA NORD s.p.a., ricorre per cassazione sulla base di sedici motivi.

M.L. resta intimato.

L’Agenzia delle Entrate deposita “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, il terzo violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c., il dodicesimo ancora violazione e falsa applicazione del D.L. n. 203 del 2005, art. 3.

I motivi vanno esaminati insieme per connessione, essendo tutti volti a confutare l’esegesi che ha portato il giudice d’appello a negare la legittimazione processuale di EQUITALIA POLIS s.p.a..

1.1. I motivi sono fondati.

In tema di riscossione dei tributi, il D.L. n. 203 del 2005, art. 3, conv. L. n. 248 del 2005, nell’attribuire la funzione di riscossione nazionale all’Agenzia delle entrate perchè la eserciti tramite EQUITALIA s.p.a. (già Riscossione s.p.a.), non ha comportato l’estinzione delle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, le quali, essendo state parti nel giudizio di primo grado, hanno interesse all’impugnazione e conservano la legittimazione processuale ai sensi dell’art. 111 c.p.c., con legittimazione concorrente del successore a titolo particolare (Cass. 15 ottobre 2014, n. 21773, Rv. 632730). EQUITALIA s.p.a. (già Riscossione s.p.a.) e le società del gruppo – che ne rappresentano articolazioni territoriali – sono subentrate ex lege nei rapporti controversi facenti capo alle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, verificandosi un fenomeno successorio riconducibile all’art. 111 c.p.c. (Cass. 28 marzo 2014, n. 7318, Rv. 630626, che ne ha desunto l’ammissibilità dell’appello proposto da EQUITALIA CERIT s.p.a.).

Nella specie, EQUITALIA POLIS s.p.a., quale società-articolazione di EQUITALIA s.p.a., è subentrata a titolo particolare nella res litigiosa della concessionaria della riscossione GEST LINE s.p.a., avendo quindi autonoma legittimazione ad impugnare (art. 111 c.p.c., comma 4).

2. Il nono motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11, e 12, R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1 e 43, per aver il giudice d’appello rilevato un’ulteriore ragione di inammissibilità nell’esser l’atto di gravame sottoscritto da un avvocato del libero foro piuttosto che dall’Avvocatura dello Stato.

2.1. Il motivo è fondato.

Le società del gruppo EQUITALIA s.p.a. restano società di capitali in forma privatistica, la cui funzione strumentale alla riscossione nazionale non vale a tramutarle in pubbliche amministrazioni con patrocinio erariale.

3. Tutti gli altri motivi di ricorso sono assorbiti, perchè concernono frazioni di ratio decidendi (motivi primo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, decimo, undicesimo, tredicesimo) o questioni ulteriori all’ammissibilità del gravame accantonate dal giudice d’appello (motivi quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo).

4. Il ricorso deve essere accolto nei motivi secondo, terzo, nono e dodicesimo, tutti gli altri assorbiti; la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per l’esame del merito dell’appello e il regolamento delle spese processuali.

PQM

Accoglie il ricorso nei motivi secondo, terzo, nono e dodicesimo, tutti gli altri assorbiti; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2017

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