Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3888 del 18/02/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 3888 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/02/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comupicili.
Roma31
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
TR
DEPONATO IN CAN
IL
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CI. 38616/10 (Avv. VOLPE)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n.25853/I0
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore. rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
ags.rm@maileertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
La signora TANGORRA GIOVANNA
resistente
in punto
annullamento della sentenza n. 76/03/09
emessa
inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Bari.
PREMESSO
Che con nota allegata la Direzione Provinciale di Bari ha comunicato che il
contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi
dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama l’art. 16 della legge n.
289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme dovute -,
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 31.10.2012
dello Stato (C.E. 80224030587 fax: 0696514000, PEC: