Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5954 del 08/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, (ud. 22/12/2016, dep.08/03/2017), n. 5954
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22970-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Z.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. MANFREDI 11,
presso lo studio dell’avvocato GIULIO VALENTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato STEFANO ARGENTO giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 111/2011 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA,
depositata l’11/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/12/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;
udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CIOTTA per delega
dell’Avvocato ARGENTO che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con processo verbale di constatazione del 11.9.2006 la Guardia di Finanza verificava che l’attività di allevamento svolta da Z.V. non aveva i requisiti per essere considerato produttiva di reddito agrario a norma dell’art. 29 (ora 32) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ma costituiva una ordinaria attività di impresa. Pertanto l’Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento con il quale determinava le maggiori imposte Iva, Irpef ed Irap dovute con riferimento all’anno di imposta 2003.
Z.V. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento che lo accoglieva con sentenza n. 94 del 2008, affermando la natura agricola dell’attività esercitata dal ricorrente.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza n. 111 del 11.7.2011.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per due motivi:1)violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 29 e 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dei principi normativi relativi alla definizione dell’attività agricola;
2) omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui ha omesso di specificare la effettiva e contestata ampiezza dei terreni nella disponibilità del contribuente e nella parte in cui ha considerato l’incidenza della epidemia sul numero di capi di allevamento.
L’intimato resiste con controricorso. Deposita memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
1. Il motivo di ricorso con il quale si deduce il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata “laddove ha ritenuto di qualificare agricola l’attività svolta da Z. anzichè imprenditoriale, si come desumibile dagli indizi gravi, precisi e concordanti documentati dalla Amministrazione procedente” si risolve nella articolazione di una censura di merito, con la quale viene richiesto al giudice di legittimità di sostituirsi al competente giudice di merito nella valutazione dei presupposti di fatto della qualificazione del reddito del contribuente come reddito di impresa agricola.
2. Il dedotto vizio di motivazione non sussiste. Il giudice di appello ha ritenuto che il contribuente abbia fornito la prova (mediante la produzione di atti notarili attestanti la proprietà dei terreni agricoli o la titolarità di contratti di affitto regolarmente registrati) di avere la disponibilità di terreni agricoli di superficie sufficiente in rapporto ai capi allevati, tenuto anche conto della incidenza di fattori epidemici sul numero degli ovini allevati in rapporto alla capacità del terreno di produrre il relativo foraggio. Le diverse considerazioni in fatto svolte dalla Agenzia delle Entrate ricorrente non individuano un vizio di mancanza o insufficienza della motivazione, ma si risolvono nella prospettazione, in sede di legittimità, di una diversa valutazione delle risultanze fattuali sottoposte all’esame del giudice di merito.
Spese regolate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese in favore del controricorrente, liquidate in Euro 3.000 oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2017